Trentino-Alto Adige, un sistema regionale per il Terzo settore

Con l’istituzione di un nuovo elenco provinciale, le Province autonome di Trento e Bolzano introducono una disciplina parallela al Runts, tra riconoscimento degli enti e promozione delle attività di interesse generale

La vicenda della disciplina regionale del Terzo settore per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol risulta di grande interesse, sebbene un po’ tortuosa dentro i meandri delle fonti del diritto.

Il punto di partenza è rappresentato dall’adozione, nel 2024, di un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale (dlgs n. 26 del 2024), inizialmente limitato alla sola provincia autonoma di Bolzano. Successivamente, con il dlgs n. 64 del 2024, le stesse disposizioni sono state estese anche alla provincia autonoma di Trento. Entrambi i provvedimenti integrano e modificano il dlgs n. 267 del 1992, titolato “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate”, che all’art. 2 recava disposizioni in tema di volontariato. I decreti legislativi di attuazione sono una fonte del diritto – dalla fisionomia per la verità sfuggente, tanto che la Corte costituzionale ha più volte dovuto precisarne limiti di efficacia e contenuti – prevista dagli statuti speciali di autonomia. Essi contengono, sulla base di uno specifico procedimento che coinvolge lo Stato e la Regione interessata, norme attuative delle previsioni dello statuto che costituiscono un limite per il legislatore ordinario, statale e regionale.

I decreti legislativi del 2024, quindi, prevedono norme attuative dello statuto del Trentino Alto Adige. finalizzate a riconoscere, valorizzare e promuovere gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), che operano nell'ambito provinciale, nonché – e qui sta la novità – gli altri enti iscritti in un elenco di nuova istituzione.

Secondo i decreti legislativi di attuazione, le Province autonome di Trento e Bolzano, con legge provinciale e nell’ambito delle materie di propria competenza, provvedono a istituire un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, “svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore” (art. 2, c. 2-quinquies). Ai fini dell’iscrizione in tale elenco, il decreto legislativo stabilisce come requisito che “gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell’elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali”. A tale elenco sono iscritti di diritto gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) con sede o ambito di operatività nel territorio delle province autonome (art. 2, c. 2-sexies).

L’architettura complessiva, dunque, prevede, in Trentino-Alto Adige, che il Runts costituisca una sorta di sezione – disciplinata dalla legge dello Stato – all’interno di questo elenco regionale più ampio, istituito dalla norma di attuazione e disciplinato dalla legge provinciale di Trento e di Bolzano. Si crea così un nuovo sistema di registrazione degli enti, basato su presupposti e con requisiti diversi rispetto a quello nazionale del Runts e che, nelle intenzioni provinciali, dovrebbe risultare più semplificato e con un controllo esclusivamente rimesso alla Provincia, ma con esiti analoghi quanto al regime di promozione.

Sul piano del trattamento giuridico, infatti, si stabilisce che le Province autonome promuovano l’accesso degli enti del Terzo settore “ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti, e riconoscano agli stessi le agevolazioni tributarie previste (…)” dallo statuto speciale e dalla legislazione statale (art. 2, c. 2-ter). Per gli enti iscritti all’elenco di nuova istituzione, invece, deve essere prevista “l’accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie” previste dallo statuto speciale e dalla legislazione statale (art. 2, c. 2-quinquies).

D’altro canto, il dlgs 64 del 2024 ribadisce, da un lato, che gli istituti di amministrazione condivisa (art. 55 Cts) continuino a essere riservati ai soli Ets anche nelle Province autonome, sebbene venga previsto un ruolo specifico anche per gli enti iscritti nel nuovo elenco, e dall’altro, che i centri servizi per il volontariato continuino a essere disciplinati sulla base della legislazione nazionale (art. 2-quater).

Sulla base di tali norme di attuazione, la Provincia autonoma di Bolzano ha poi adottato una legge provinciale finalizzata all’istituzione dell’elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore (legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7). In particolare, la legge stabilisce i requisiti generali per l’iscrizione nell’elenco provinciale, prevedendo che possano iscriversi associazioni e fondazioni aventi sede legale nella provincia di Bolzano, che svolgano in via esclusiva o principale una o più attività di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore, senza scopo di lucro.

Si tratta di una definizione che riprende, per molti aspetti, quella di ente del Terzo settore, ma che se ne allontana per una minore prescrittività delle norme sull’organizzazione e sul funzionamento e per un diverso sistema di registrazione (sia quanto all’iscrizione, sia quanto alla cancellazione sia, infine, quanto ai controlli). Gli enti del Terzo settore iscritti al Runts in provincia di Bolzano sono iscritti “di diritto” nell’elenco (art. 13, c. 1) e sono tenuti esclusivamente all’adempimento degli obblighi previsti dall’iscrizione al Runts medesimo e non a quelli del neo-istituito elenco provinciale (art. 13, c. 4). Tuttavia, a sottolineare la peculiarità dello status creato nella Provincia di Bolzano e l’equivalenza funzionale sostanziale fra le due iscrizioni, in caso di cancellazione dal Runts l’ente può presentare domanda di iscrizione all’elenco provinciale e, nel caso in cui questa sia accolta dall’ufficio provinciale competente, si realizza il passaggio dell’iscrizione dal Runts all’elenco provinciale, senza obbligo di devoluzione parziale del patrimonio (art. 7, c. 4).

In generale, dalla lettura della legge provinciale si registra un orientamento volto all’equiparazione delle misure promozionali in tema di vantaggi economici e semplificazioni (art. 8), comodato di beni immobili e mobili di proprietà provinciale o di enti provinciali (art. 9), agevolazioni tributarie di competenza regionale (art. 10), collaborazioni con il CSV (art. 12). Resiste invece una distinzione in tema di amministrazione condivisa che, anche nell’impianto della legislazione bolzanina, conferma che gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione sono riservati agli enti del Terzo settore. Agli enti iscritti nell’elenco provinciale è riservato soltanto un ruolo in attività strumentali o complementari, con un ruolo definito e in presenza di specifici requisiti organizzativi e funzionali (art. 11, c. 2).

Appare significativo notare come l’iniziativa del Trentino-Alto Adige determini sostanzialmente un sistema a cerchi concentrici di qualifiche regionali e statali, intrecciate fra loro: il Runts (inteso come luogo della registrazione degli Ets disciplinati dalla legge statale) si configura come sottoinsieme di un perimetro più ampio costituito dall’elenco, disciplinato dalla legge provinciale sulla base di quanto previsto dalle norme di attuazione dello statuto speciale. Ovviamente, si deve ricordare che tale impianto risulterebbe precluso per le Regioni a statuto ordinario, le quali non dispongono di un titolo di competenza per intervenire sulla disciplina del Runts (a differenza delle Province autonome, in base alla previsione dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione.

Dunque, in tale perimetro ampliato troverebbe spazio una serie di enti che non potrebbero o non vorrebbero accedere al Runts, con l’esito tuttavia di una sostanziale “omologazione” delle due posizioni. Il diritto regionale del Terzo settore, quindi, assume una specifica declinazione nella prima Regione a statuto speciale che interviene sul tema, trasformando significativamente il quadro normativo definito dalla legge statale (codice del Terzo settore).

* Scuola Superiore Sant’Anna, Centro di ricerca Maria Eletta Martini

© Foto in copertina di Michela Sadori, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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