Runts: diffida, Pec e cancellazione degli enti

Tre recenti sentenze del Tar del Lazio definiscono quando la pubblicazione sul Burl è sufficiente e quando, invece, comunicare direttamente la diffida all’ente prima della cancellazione. Per gli enti rimane imprescindibile il corretto aggiornamento dei dati e la consultazione della pec

Le sentenze del Tar Lazio, Sezione V, n. 8140 del 4 maggio 2026, n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026 rappresentano un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Le decisioni affrontano una questione destinata ad incidere profondamente sull’operatività degli Uffici Runts e sulla posizione giuridica degli enti del Terzo settore (Ets): la legittimità del procedimento di cancellazione dell’ente dal registro.

La giurisprudenza amministrativa in questione chiarisce che la cancellazione non costituisce un mero adempimento tecnico conseguente all’accertamento di un’inadempienza documentale, bensì un procedimento amministrativo complesso, soggetto integralmente ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e partecipazione procedimentale.

La sentenza n. 8140/2026: la diffida deve essere comunicata direttamente all’ente

Con la sentenza n. 8140/2026 il Tar Lazio affronta il tema della cancellazione conseguente alla mancata regolarizzazione della posizione dell’ente.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui la Regione Lazio ha disposto la cancellazione di una organizzazione di volontariato (Odv) dal Runts per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti previsti dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017) e dal dm n. 106/2020.

L’ente ricorrente, iscritto al Runts a seguito della procedura di trasmigrazione automatica dal precedente registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha impugnato il provvedimento di cancellazione sostenendo di avere ricevuto esclusivamente la comunicazione finale della cancellazione, notificata mediante posta elettronica certificata (pec), senza che gli fosse mai stata comunicata la preventiva diffida ad adempiere, atto presupposto previsto dalla normativa vigente. L’esistenza della diffida è stata conosciuta soltanto attraverso la lettura del provvedimento conclusivo, dal quale emergeva che la Regione aveva ritenuto sufficiente la pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl).

La Regione Lazio ha difeso la legittimità del proprio operato richiamando il valore di pubblicità legale attribuito al bollettino ufficiale dalla normativa regionale e sottolineando di avere comunque attivato ulteriori strumenti informativi, quali comunicazioni attraverso il Forum del Terzo Settore, il Csv Lazio e specifici webinar informativi.

Nel merito, il Tar ha evidenziato come il Runts costituisca il registro pubblico attraverso il quale gli enti acquisiscono la qualifica di Ets e possono beneficiare delle correlate agevolazioni, partecipare ai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Proprio in considerazione della rilevanza degli effetti derivanti dall’iscrizione e, specularmente, dalla cancellazione, il legislatore ha previsto una procedura articolata, nella quale la diffida ad adempiere rappresenta un passaggio obbligatorio e indefettibile.

Sul punto, il Collegio sottolinea che l’art. 48 Cts e l’art. 20 dm n. 106/2020 impongono all’Ufficio del Runts di diffidare preventivamente l’ente inadempiente, assegnandogli un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. Soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine può essere adottato il provvedimento di cancellazione.

La questione centrale del giudizio riguarda pertanto la natura giuridica della diffida e le modalità della sua comunicazione. Secondo il Tar, la diffida costituisce un atto individuale e recettizio, destinato a incidere direttamente sulla posizione giuridica del singolo ente. Essa non può essere assimilata a un atto generale o regolamentare, ma rappresenta il momento fondamentale attraverso il quale viene garantito il diritto dell'ente a partecipare al procedimento e a evitare la perdita della propria iscrizione mediante tempestiva regolarizzazione.

Il Tribunale richiama gli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, evidenziando come la comunicazione personale costituisca la regola generale nei procedimenti amministrativi individuali, mentre il ricorso a forme di pubblicità collettiva rappresenta un’eccezione ammissibile soltanto quando la comunicazione personale sia oggettivamente impossibile o particolarmente gravosa. Nel caso esaminato tale presupposto non ricorreva, poiché la Regione disponeva già dell'indirizzo pec di ciascun ente trasmigrato nel Runts.

Il Collegio osserva che la scelta di utilizzare esclusivamente la pubblicazione sul Burl non derivava quindi da un’impossibilità tecnica, bensì da esigenze organizzative e di economicità amministrativa, le quali, pur comprensibili, non possono comprimere le garanzie partecipative riconosciute ai destinatari del procedimento.

La sentenza evidenzia inoltre un'evidente incoerenza nell'azione amministrativa. Infatti, mentre la diffida era stata resa conoscibile soltanto attraverso la pubblicazione sul bollettino ufficiale, il provvedimento finale di cancellazione era stato invece regolarmente trasmesso mediante pec automatica generata dalla piattaforma informatica del Runts. Se il sistema informatico era tecnicamente in grado di inviare automaticamente la comunicazione della cancellazione, non vi era alcun impedimento a utilizzare il medesimo strumento anche per notificare la diffida, consentendo così all'ente di esercitare il proprio diritto di difesa e di procedere alla regolarizzazione.

Il Tar Lazio conclude che la cancellazione è stata adottata in violazione di legge, poiché la diffida non è stata validamente portata a conoscenza dell’ente mediante comunicazione personale. Il provvedimento viene pertanto annullato limitatamente alla parte in cui dispone la cancellazione dell’associazione dal Runts.

La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché afferma il principio secondo cui il procedimento di cancellazione dal Runts deve essere improntato al pieno rispetto del contraddittorio procedimentale. La diffida preventiva non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta una garanzia sostanziale posta a tutela dell'ente, il quale deve essere effettivamente posto nella condizione di conoscere le irregolarità contestate e di sanarle prima di subire la perdita della qualifica di ente del Terzo settore. Ne consegue che la sola pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale regionale non può ritenersi sufficiente quando l’amministrazione dispone già del domicilio digitale dell'ente ed è in grado di effettuare una comunicazione individuale mediante pec.

La sentenza n. 11418/2026: l’ente ha l’onere di mantenere aggiornati i propri recapiti nel Runts

La successiva sentenza n. 11418/2026 amplia la prospettiva inaugurata dalla precedente decisione.

La controversia riguarda un Ets che ha impugnato gli atti con cui la Regione Lazio aveva disposto la sua cancellazione dal Runts per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

L’ente sosteneva di non avere avuto conoscenza della diffida ad adempiere e degli atti presupposti alla cancellazione, contestando la legittimità del procedimento seguito dall’amministrazione.

La Regione Lazio ha eccepito la tardività del ricorso, evidenziando che il provvedimento impugnato aveva natura meramente confermativa della precedente determinazione di cancellazione, già divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini. Ha inoltre sostenuto che la pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl) costituiva una forma di comunicazione legittima, giustificata dal numero particolarmente elevato dei destinatari, e che l'ente non aveva mai provveduto a indicare nel Runts una propria pec istituzionale, rendendo impossibile la notificazione individuale.

Il Tar Lazio ha accolto quanto sostenuto dalla Regione, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività. Il Collegio ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla pubblicazione del provvedimento originario di cancellazione e che l’atto successivamente impugnato fosse privo di autonoma lesività, avendo carattere meramente confermativo.

La sentenza evidenzia inoltre che, nel caso concreto, la mancata indicazione da parte dell’ente di un indirizzo pec intestato all’associazione aveva reso eccessivamente gravosa la comunicazione personale degli atti, legittimando il ricorso alla pubblicazione sul Burl quale forma di pubblicità idonea ai sensi degli articoli 8 e 21-bis della legge n. 241/1990 e della normativa regionale.

Il Tribunale ha infine richiamato il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privati, affermando che anche gli Ets sono tenuti a cooperare con la pubblica amministrazione, adempiendo agli obblighi di aggiornamento dei propri dati nel Runts. In particolare, la mancata registrazione della pec dell'ente non può tradursi in un aggravio organizzativo per l'amministrazione, la quale non è tenuta a ricercare autonomamente tale recapito presso altri registri o banche dati.

La sentenza n. 11634/2026: gli uffici Runts non sono tenuti a comunicare la Pec non indicata dall’ente

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un’associazione contro il provvedimento della Regione Lazio con cui era stata disposta la cancellazione dell’ente dal Runts a seguito del mancato adempimento alla diffida (art. 20, comma 7, del dm n. 106/2020).

L’associazione sosteneva l’illegittimità della cancellazione deducendo diversi profili di violazione. In particolare, contestava di non essere stata posta nella condizione di conoscere tempestivamente la diffida e di poter regolarizzare la propria posizione.

La Regione Lazio ha evidenziato che l’associazione non aveva provveduto a inserire nel Runts una propria pec istituzionale, rendendo impossibile una comunicazione individuale della diffida, considerato anche l’elevato numero di enti coinvolti nella procedura. Secondo la Regione, la pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale della Regione Lazio costituiva una forma di comunicazione legittima ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso affermando che la pubblicazione degli atti sul Burl poteva validamente sostituire la comunicazione personale, poiché l’associazione non aveva indicato nel portale Runts un proprio indirizzo pec e tale omissione aveva reso la notificazione individuale oggettivamente difficoltosa, anche in considerazione del numero molto elevato di enti interessati.

Secondo il Tribunale, il principio di leale collaborazione e il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo impongono non soltanto alla pubblica amministrazione, ma anche agli enti privati, di adottare comportamenti idonei a consentire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa. Pertanto, non poteva essere richiesto agli uffici regionali di ricercare autonomamente la pec dell’ente presso altre banche dati o registri, essendo onere dell’associazione mantenere aggiornate le proprie informazioni nel Runts.

Il Tar ha inoltre precisato che tale conclusione non contrasta con la precedente sentenza della stessa Sezione n. 8140/2026, nella quale era stata ritenuta illegittima la cancellazione di un ente perché l’Amministrazione disponeva già della pec istituzionale dell’associazione e avrebbe potuto effettuare la comunicazione individuale della diffida. Nel caso della sentenza n. 11634/2026, invece, la mancata indicazione della pec nel Runts ha costituito un elemento decisivo per ritenere legittima la pubblicità tramite Burl.

La sentenza conclude quindi per il rigetto del ricorso, ritenendo valida la procedura seguita dalla Regione e confermando la cancellazione dell’ente dal Runts.

Amministrazione collaborativa, pec e diffida

Le sentenze attribuiscono quindi alla pec una funzione centrale.

Esse ribadiscono che il Runts non è un semplice registro amministrativo, ma uno strumento attraverso il quale si realizza il riconoscimento pubblico degli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La cancellazione dal registro, incidendo direttamente sulla capacità dell'ente di operare nel sistema delineato dal codice del Terzo settore, richiede un procedimento caratterizzato da piena trasparenza, effettiva partecipazione e rigoroso rispetto delle garanzie procedimentali.

La pec assume pertanto il ruolo di presidio fondamentale del contraddittorio, mentre la diffida preventiva si configura come condizione imprescindibile per l'esercizio del potere espulsivo dell'amministrazione.

Le pronunce delineano certamente un modello di amministrazione collaborativa, nel quale la conservazione della qualifica di Ets rappresenta l’obiettivo prioritario ogniqualvolta l’ente dimostri la volontà di adempiere agli obblighi di legge.

Esse sono destinate a orientare in modo significativo la futura prassi degli Uffici Runts e a costituire un punto di riferimento per gli enti e i professionisti che operano nel Terzo settore.

Si richiama quindi gli Ets a prestare massima attenzione alla propria pec, verificando che sia stata riportata sul Runts in modo corretto, che sia attiva e dotata di sufficiente capacità per ricevere le comunicazioni.

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