È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’Atto di indirizzo 2026, che stabilisce gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore e le altre risorse destinate al sostegno degli enti del Terzo settore previste dagli articoli 72 e 73 del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017).
Le risorse finanziarie relative all'anno 2026 sono pari complessivamente a 18.357.195,90 euro, così ripartite:
Si ricorda che le risorse per il finanziamento delle iniziative e progetti di rilevanza locale erano già stato oggetto di stanziamento con la programmazione 2025–2027 previsto nel decreto ministeriale n. 124 del 7 agosto 2025. Per maggiori informazioni si consiglia la lettura dell’articolo “Terzo settore: 141 milioni di euro per il triennio 2025-2027”.
Rispetto a quanto stanziato per i progetti nazionali per l’anno 2025, le risorse ora appostate sono circa dimezzate. Nel documento si legge che eventuali ulteriori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili durante l’anno corrente, successivamente all'adozione del presente atto, saranno destinate al finanziamento dei progetti di rilevanza nazionale.
Per questa tipologia di progetti sono previsti finanziamenti tra 250.000 e 500.000 euro da realizzare in almeno 10 Regioni. Il contributo potrà coprire fino all’80% del costo complessivo per i progetti presentati da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e fino al 50% per quelli delle fondazioni del Terzo settore. Le iniziative potranno essere promosse, singolarmente o in partenariato, da Odv, Aps e fondazioni iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del Codice del Terzo settore.
Rimane invariato l’allineamento degli obietti generali all’Agenda ONU 2030. Come di consueto, seguiranno specifici bandi per l’individuazione degli interventi finanziabili.
