Il 29 settembre 2026, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati, il Governo ha fornito risposta all’interrogazione n. 5-05802, presentata dall’onorevole Alifano sull’estensione delle agevolazioni fiscali agli enti del Terzo settore (Ets) nella fase di costituzione o di adeguamento statutario.
In generale, l’interrogazione esaminava l’applicazione dei regimi fiscali di favore (come l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dall’imposta di bollo) prima del formale perfezionamento dell’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
La disciplina delle imposte indirette nel Terzo settore è definita dal codice del Terzo settore (art. 82).
In particolare, per gli Ets sono previste agevolazioni specifiche:
Il nodo interpretativo sollevato nell’interrogazione nasceva dal coordinamento tra questa norma e l’art. 4, comma 1 del codice del Terzo settore (Cts), il quale stabilisce che la qualifica di Ets si acquista mediante l’iscrizione al Runts, attribuendo quindi a tale iscrizione un’efficacia costitutiva.
Oggetto dell’interrogazione era la possibilità che l’Agenzia delle entrate potesse interpretare quest’ultima indicazione in senso restrittivo, condizionando l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’imposta di bollo alla preventiva iscrizione al Runts. Un simile orientamento avrebbe determinato un vero e proprio cortocircuito procedurale: una nuova organizzazione deve necessariamente redigere e registrare il proprio atto costitutivo prima di poter richiedere l’iscrizione al Runts e negare l’agevolazione nella fase di registrazione avrebbe vanificato la portata stessa della norma di favore.
Per questa ragione, l’interrogante chiedeva se il Governo intendesse promuovere iniziative per estendere espressamente i benefici fiscali anche agli enti in fase di formazione o adeguamento statutario.
Nella risposta resa in VI Commissione Finanze dal sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle finanze, il Governo ha fatto chiarezza ricostruendo la sequenza logica e giuridica prevista dal codice:
I chiarimenti forniti dal Governo contribuiscono a definire il quadro interpretativo relativo all’applicazione delle agevolazioni fiscali agli enti in fase di costituzione o di adeguamento statutario. In particolare, viene riconosciuto che l'atto costitutivo precede necessariamente l'iscrizione al RUNTS e che non risultano documenti ufficiali di prassi dell'Agenzia delle Entrate che subordinino, in via generale, l'applicazione delle agevolazioni alla preventiva iscrizione.
Peraltro, la prassi ha sino ad oggi mostrato orientamenti operativi non sempre uniformi, soprattutto in merito all’esenzione del bollo per gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ets ma che non sono ancora iscritti al Runts. Ci auguriamo che, anche grazie all’interrogazione in questione, d’ora in poi per tali enti sia effettivamente riconosciuta l’agevolazione fiscale in questione.
