Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Il beneficio fiscale si applica con riferimento per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
L’Agenzia delle entrate evidenzia la necessità che il contribuente ottenga prima il riconoscimento di bene culturale attraverso la verifica di cui all’articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per poter garantire il beneficio fiscale.
Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 del Codice dei beni culturali sono riservate al Ministero dei beni culturali che può eventualmente dare in concessione a soggetti pubblici o privati la relativa esecuzione. Può succedere però che i tesori vengano scoperti fortuitamente: in questo caso si fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e si provvede alla relativa conservazione temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute a meno che si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, nel qual caso lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. In questo caso il Ministero eroga un premio, a meno che lo scopritore non si sia introdotto nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. Tale premio non viene riconosciuto al concessionario dell’attività di ricerca quando l’attività rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari come una associazione di archeologia mentre potrebbe essere riconosciuto all’associazione ambientalista che nel ripulire l’area scopre il tesoro. Questo premio costituisce una remunerazione dell’attività collaborativa al perseguimento di pubblici interessi (come la conservazione e l’incremento del patrimonio culturale della collettività) a incentivazione della messa a disposizione dell’autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni. L’Agenzia delle entrate chiarisce che a tale premio si applica la ritenuta a titolo di imposta del 25% ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che la mancata presenza dal vivo del musicista che dà corpo all’esecuzione del brano e l’utilizzo di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore, non consenta di qualificare l’evento come concerto strumentale e pertanto:
1) non è applicabile l’aliquota IVA agevolata al 10% di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al dpr n. 633/1972;
2) è applicabile l’aliquota IVA ordinaria al 22% di cui al punto 3 della Tabella C, allegata al dpr n. 633/1972.