Dall’Agenzia delle entrate

Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale

MAGGIO 2025

Con la risposta a interpello 129/2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il corrispettivo derivante dalla cessione della «nuda costruzione» da parte dell’associazione sportiva rientra tra i redditi diversi: il principio vale per tutti gli enti non commerciali. A prevederlo è l’art. 67, lettera h) del Testo unico delle imposte sui redditi così come novellato dalla legge di bilancio 2024. Questo significa che la cessione non viene più tassata come plusvalenza ma, applicando l’articolo 71, comma 2, del TUIR, il reddito è costituito dalla differenza tra quanto percepito e le spese inerenti.

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APRILE 2025

Con la risposta ad interpello n. 119 del 28 aprile 2025 l’Agenzia delle entrate viene chiamata a fornire nuovi chiarimenti sull’istituto.

Il beneficio fiscale si applica con riferimento per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

L’Agenzia delle entrate evidenzia la necessità che il contribuente ottenga prima il riconoscimento di bene culturale attraverso la verifica di cui all’articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per poter garantire il beneficio fiscale.

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MARZO 2025

Con la risoluzione n. 19/E del 10 marzo 2025 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) ed associazioni di promozione sociale (APS) che offrono servizi socio-sanitari e assistenziali accedono alla detrazione del superbonus per interventi su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 calcolando il limite di spesa ai sensi del comma 10-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, anche in relazione agli immobili per i quali vantino un diritto di superficie. Dovranno ovviamente sussistere anche gli ulteriori requisiti previsti, tra cui la circostanza che i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che i beni immobili siano posseduti in data anteriore al primo giugno 2021.

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L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello del 3.03.2025, n. 58, offre chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi per i ritrovamenti di cui all’articolo 92  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 del Codice dei beni culturali sono riservate al Ministero dei beni culturali che può eventualmente dare in concessione a soggetti pubblici o privati la relativa esecuzione. Può succedere però che i tesori vengano scoperti fortuitamente: in questo caso si fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e si provvede alla relativa conservazione temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute a meno che si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, nel qual caso lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. In questo caso il Ministero eroga un premio, a meno che lo scopritore non si sia introdotto nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. Tale premio non viene riconosciuto al concessionario dell’attività di ricerca quando l’attività rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari come una associazione di archeologia mentre potrebbe essere riconosciuto all’associazione ambientalista che nel ripulire l’area scopre il tesoro. Questo premio costituisce una remunerazione dell’attività collaborativa al perseguimento di pubblici interessi (come la conservazione e l’incremento del patrimonio culturale della collettività) a incentivazione della messa a disposizione dell’autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni. L’Agenzia delle entrate chiarisce che a tale premio si applica la ritenuta a titolo di imposta del 25% ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

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FEBBBRAIO 2025

I servizi di distacco di personale erogati dall’Istante (i.e. impresa distaccante) a favore di Beta (i.e. distaccataria) in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto anche quando si tratta di un mero rimborso senza alcuna marginalità. L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 38/2025, ripercorre la disciplina iva del distacco entrata in vigore dal primo gennaio 2025 evidenziando come sia frutto dell’orientamento interpretativo della Corte di giustizia (sentenza 11 marzo 2020, causa C94/19).

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GENNAIO 2025

Con Risposta ad Interpello 20 febbraio 2025, n. 43, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alla vendita di biglietti per assistere ad attività spettacolistiche in realtà aumentata.

In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che la mancata presenza dal vivo del musicista che dà corpo all’esecuzione del brano e l’utilizzo di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore, non consenta di qualificare l’evento come concerto strumentale e pertanto:

1) non è applicabile l’aliquota IVA agevolata al 10% di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al dpr n. 633/1972;

2) è applicabile l’aliquota IVA ordinaria al 22% di cui al punto 3 della Tabella C, allegata al dpr n. 633/1972.

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Sul tema viene interpellata l’Agenzia delle entrate che seppur riconoscendo il regime di esenzione iva di cui all’art.36bis del  decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 per i servizi sportivi resi da soggetti senza scopo di lucro anche alla concessione di impianti sportivi effettuata dal Comune ad una associazione sportiva dilettantistica, nega nel caso in esame l’accesso al beneficio in quanto l’atto concessorio garantisce la possibilità di svolgere all’interno dell’impianto sportivo anche pubblicità commerciale all’interno del Palasport. La possibilità di svolgere servizi accessori non configurerebbe più la prestazione di servizi come strettamente connessa con la pratica dello sport con conseguente decadenza dal beneficio del regime di esenzione IVA.

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