Agevolazioni fiscali valide anche per gli enti del Terzo settore in fase di costituzione

In risposta a una interrogazione presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il Governo conferma che le indicazioni previste per atti costitutivi e adeguamenti statutari si applicano anche nella fase che precede l’iscrizione al registro

Il 29 settembre 2026, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati, il Governo ha fornito risposta all’interrogazione n. 5-05802, presentata dall’onorevole Alifano sull’estensione delle agevolazioni fiscali agli enti del Terzo settore (Ets) nella fase di costituzione o di adeguamento statutario.

In generale, l’interrogazione esaminava l’applicazione dei regimi fiscali di favore (come l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dall’imposta di bollo) prima del formale perfezionamento dell’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Il quadro normativo di riferimento e il contenuto dell’interrogazione

La disciplina delle imposte indirette nel Terzo settore è definita dal codice del Terzo settore (art. 82).

In particolare, per gli Ets sono previste agevolazioni specifiche:

  • agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli Ets l’imposta di registro (unitamente alle imposte ipotecaria e catastale) si applica in misura fissa (art. 82, comma 3);
  • gli Ets possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative (art. 82, comma 3);
  • le Odv possono beneficiare dell’esenzione totale dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività (art. 82, comma 3);
  • gli Ets in generale sono esenti dall’imposta di bollo (art. 82, comma 5) per gli atti e documenti posti in essere o richiesti.

Il nodo interpretativo sollevato nell’interrogazione nasceva dal coordinamento tra questa norma e l’art. 4, comma 1 del codice del Terzo settore (Cts), il quale stabilisce che la qualifica di Ets si acquista mediante l’iscrizione al Runts, attribuendo quindi a tale iscrizione un’efficacia costitutiva.

Oggetto dell’interrogazione era la possibilità che l’Agenzia delle entrate potesse interpretare quest’ultima indicazione in senso restrittivo, condizionando l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’imposta di bollo alla preventiva iscrizione al Runts. Un simile orientamento avrebbe determinato un vero e proprio cortocircuito procedurale: una nuova organizzazione deve necessariamente redigere e registrare il proprio atto costitutivo prima di poter richiedere l’iscrizione al Runts e negare l’agevolazione nella fase di registrazione avrebbe vanificato la portata stessa della norma di favore.

Per questa ragione, l’interrogante chiedeva se il Governo intendesse promuovere iniziative per estendere espressamente i benefici fiscali anche agli enti in fase di formazione o adeguamento statutario.

La risposta del Governo

Nella risposta resa in VI Commissione Finanze dal sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle finanze, il Governo ha fatto chiarezza ricostruendo la sequenza logica e giuridica prevista dal codice:

  • la precedenza logica e cronologica dell’atto costitutivo: il Governo ha evidenziato che le agevolazioni già citate previste per gli Ets nel codice (art. 82) agevolano specificamente gli atti costitutivi e che l’atto costitutivo precede necessariamente l’iscrizione al Runts. A riprova di ciò, la procedura per l’acquisizione della personalità giuridica (art. 22 del Cts) stabilisce che sia il notaio rogante a richiedere l’iscrizione dell’ente al Runts solo successivamente al ricevimento e al deposito dell’atto;
  • l’inesistenza di una prassi ufficiale restrittiva dell’Agenzia delle entrate: l’Agenzia delle entrate ha dichiarato che non risultano documenti di prassi ufficiali (circolari o risoluzioni) diretti a sostenere un orientamento restrittivo volto a negare il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ets ma che ancora non sono iscritti al Runts;
  • la portata circoscritta della risposta all’Interpello n. 171/2026: è stato chiarito che l’unico pronunciamento recente in materia — la risposta all’interpello n. 171 dell’11 settembre 2026 — riguardava una fattispecie del tutto diversa, vale a dire una fusione per incorporazione relativa a una fondazione già iscritta al Runts. Da tale interpello non può quindi desumersi alcun principio generale volto a negare la misura fissa dell’imposta agli atti costitutivi di enti non ancora iscritti al registro.

I chiarimenti forniti dal Governo contribuiscono a definire il quadro interpretativo relativo all’applicazione delle agevolazioni fiscali agli enti in fase di costituzione o di adeguamento statutario. In particolare, viene riconosciuto che l'atto costitutivo precede necessariamente l'iscrizione al RUNTS e che non risultano documenti ufficiali di prassi dell'Agenzia delle Entrate che subordinino, in via generale, l'applicazione delle agevolazioni alla preventiva iscrizione.

Peraltro, la prassi ha sino ad oggi mostrato orientamenti operativi non sempre uniformi, soprattutto in merito all’esenzione del bollo per gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ets ma che non sono ancora iscritti al Runts. Ci auguriamo che, anche grazie all’interrogazione in questione, d’ora in poi per tali enti sia effettivamente riconosciuta l’agevolazione fiscale in questione.

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