Nella redazione dei rendiconti economici delle attività svolte, ci sono alcuni sbagli ricorrenti. Ecco l’approfondimento di alcuni di questi e una utile checklist per fare una verifica sulla corretta compilazione del rendiconto per cassa
In questi mesi gli enti del Terzo Settore (Ets) sono alle prese con la redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2023, il terzo esercizio di operatività degli schemi di bilancio approvati con dm 5 marzo 2020. I primi due esercizi, corrispondenti all’anno 2021 e 2022, si sono rivelati un banco di prova complesso e di non semplice compimento a causa dell’introduzione delle nuove disposizioni, che hanno introdotto regole e schemi, a differenza del passato, quando gli enti redigevano bilanci secondo i propri usi e la loro prassi.
Mentre per l’esercizio 2021 i criteri sono stati applicati in modo piuttosto flessibile, proprio per la novità di introduzione dei modelli, l’esercizio 2022 ha rilevato diverse tipologie di errori che gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) hanno evidenziato anche attraverso il procedimento di respingimento del deposito.
L’analisi delle casistiche ha evidenziato 5 tipologie di errori ricorrenti.
L’articolo 13 del dlgs 117/2017 prevede che gli Ets debbano redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, introducendo in deroga la redazione nella forma del rendiconto per cassa qualora l’ente rilevi entrate inferiori a 220.000 euro. I molti Ets che possono godere della deroga hanno quindi la possibilità di poter ottemperare all’obbligo di redazione con il rendiconto di cassa, una forma più agevole di gestione contabile e redazionale.
Errore ricorrenteAlcuni Ets hanno interpretato la norma in deroga in modo piuttosto estensivo, allegando al rendiconto per cassa una breve relazione sulla stregua della relazione di missione. Tuttavia, questo non è consentito dalla normativa, che è vero consente la redazione di un rendiconto di cassa in luogo del bilancio, ma lo stesso deve essere comunque redatto sul modello ministeriale previsto dal dm 5 marzo 2020 senza interpretazioni estensive o modificative del formato, per cui se l’Ets può avvalersi della deroga deve seguire le regole previste dal rendiconto per cassa senza aggiunte e/o modificazioni non previste dalla normativa.
Lo schema di rendiconto gestionale per chi redige il bilancio e di rendiconto per cassa per chi ha la facoltà di poter adottare la norma in deroga, prevede due colonne denominate T e T-1. La previsione discende dalla maggiore richiesta di trasparenza che permea la riforma del Terzo settore in modo che gli stakeholder, sia interni che esterni, possano valutare in confronto due esercizi consecutivi dell’ente.
La colonna T riporta le risultanze dell’esercizio appena concluso (nel nostro caso l’esercizio 2023) e la colonna T-1 riporta le risultanze dell’esercizio precedente (nel caso in oggetto l’esercizio 2022), dati che devono essere riportati esattamente come nel bilancio 2022 depositato al Runts senza riclassificazioni successive per evitare incongruenze con il bilancio precedentemente depositato.
Errore ricorrenteGli uffici si sono trovati di fronte a due tipologie di errori, il primo ha riguardato l’omessa compilazione della colonna T-1 a fronte di un bilancio depositato nell’anno 2022; il secondo ha rilevato come alcuni enti hanno riportato nella colonna T-1 le risultanze dell’esercizio 2022 ma con le voci dislocate in modo diverso rispetto al bilancio dell’esercizio 2022 già depositato al Runts.
Conosciamo le attività diverse, introdotte dall’articolo 6 del dlgs 117/2017 come quelle attività che finanziano le attività di interesse generale e collettivo, ma che ne devono essere secondarie e strumentali, secondo il regolamento introdotto dal decreto 19 maggio 2021, n. 107.
La strumentalità ma soprattutto la secondarietà è definita con l’applicazione di due criteri alternativi, il primo prevede che i ricavi delle attività diverse non superino il 30% del totale delle entrate, il secondo che i ricavi delle attività diverse non possano coprire più del 66% dei costi (ricomprendendo nella definizione di costi anche gli oneri figurativi). La scelta di applicazione del criterio deve essere effettuata dall’organo di amministrazione (nella maggior parte dei casi definito consiglio direttivo) e ne deve essere data indicazione in bilancio o nel rendiconto di cassa.
Errore ricorrenteMolti bilanci in cui è compilata la sezione “attività diverse”, risultano mancanti dell’indicazione della scelta effettuata dall’organo di amministrazione e dell’estensione del calcolo che comprovi la secondarietà delle attività diverse. Tale indicazione deve essere riportata nella relazione di missione per gli Ets che redigono il bilancio e in calce al rendiconto per cassa per gli Ets che possono avvalersi della deroga.
La sezione C del rendiconto gestionale ovvero del rendiconto di cassa evidenzia le attività di raccolta fondi attuate da un ente del Terzo settore come previsto dall’articolo 7 del dlgs 117/2017.
L’articolo 87, comma 6 del dlgs 117/2017 ha previsto per gli Ets che effettuino raccolte pubbliche occasionali di fondi, l’obbligo di inserire nel bilancio, ovvero nel rendiconto per cassa, uno o più rendiconti specifici per ogni singola raccolta pubblica di fondi, utilizzando il modello delineato dalle Linee guida ministeriali (recate dal decreto 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Quindi, qualora la sezione C2 del rendiconto gestionale (“proventi da raccolte fondi occasionali”) ovvero del rendiconto per cassa (“entrate da raccolte fondi occasionali”), risulti movimentata, è obbligatorio allegare i bilanci delle singole raccolte pubbliche occasionali di fondi con specifiche modalità; per chi redigerà il bilancio tali schemi dovranno essere inseriti nella relazione di missione, per chi si potrà avvalere della deroga dovrà allegare i bilanci delle singole raccolte fondi in calce al rendiconto per cassa.
Errore ricorrenteNei bilanci depositati a fronte della compilazione delle menzionate voci della sezione C del rendiconto gestionale ovvero del rendiconto di cassa, non sono stati allegati i bilanci delle singole raccolte pubbliche occasionali di fondi.
Gli oneri figurativi sono originati da gratuità di terzi a favore dell’Ets e quindi non generano un relativo movimento contabile che consenta la loro iscrizione negli schemi del bilancio ovvero del rendiconto per cassa. Si tratta di dati facoltativi ma di alto valore perché sono generati dall’attività dei volontari a favore dell’ente e dalle erogazioni liberali in natura che l’Ets ha ricevuto, si tratta di informazioni molto rilevanti per evidenziare la capacità dell’ente di attrarre aiuti diversi dal denaro.
L’Ets che volesse valorizzare gli oneri figurativi, oltre ad inserirli nella sezione specifica del rendiconto gestionale ovvero di rendiconto per cassa, deve darne descrizione nella relazione di missione nel caso di redazione del bilancio ovvero in calce al rendiconto per cassa.
Errore ricorrenteIn questa fattispecie ci si è trovati di fronte ad una casistica di errori più variegata che può essere ricondotta a tre tipologie:
Per concludere, l'analisi degli errori nella redazione dei bilanci ha dimostrato che questi errori possono essere ancora imputati al breve periodo di tempo trascorso dall'introduzione delle nuove regole che gli enti stanno imparando gradualmente ad applicare. L’incremento della familiarità con schemi e regole consentirà agli enti di redigere bilanci migliori sia da un punto di vista formale ma soprattutto in grado di comunicare, anche attraverso i numeri, la capacità dell’ente e il valore delle attività svolte.
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© Foto in copertina di Lucio Governa progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"
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