Dall’Agenzia delle entrate

Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale

NOVEMBRE 2023

Sul tema è tornata di recente l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 464/2023. Il quesito è diretto a sapere se un ente dotato di personalità giuridica che si qualifica come ente di assistenza e beneficenza, beneficiario della decurtazione delle imposte dirette ai sensi dell’art. 6 del dpr 601/1973, possa beneficiare di tale agevolazione anche con riferimento al reddito derivante dalla locazione degli immobili.

Il dubbio nasce dalla circostanza che nel 2018 l’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello pubblicata il 28 dicembre 2018, n. 152) si era espressa in termini negativi, conformandosi ad un’interpretazione restrittiva della giurisprudenza prevalente, ma successivamente, la circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 aveva affermato tale possibilità in capo agli ”enti religiosi” civilmente riconosciuti e agli altri soggetti di cui al citato articolo 6 del dpr 601/73 quando la locazione si configura, in concreto, in un mero godimento del patrimonio immobiliare e non una attività di impresa immobiliare ed i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Ebbene l’Agenzia delle entrate, sulla scorta di quanto recentemente indicato nella circolare 15/E, ha ribadito che anche in questo caso è possibile beneficiare del taglio del 50% dell’Ires sui redditi da locazione proprio perché

  • l’ente appartiene alle categorie indicate dalla norma sotto il profilo sia formale che sostanziale;
  • i proventi derivano dal mero godimento di un patrimonio immobiliare finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, atteso che l’ente non impiega strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato.

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AGOSTO 2023

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 411 del 2/8/2023, conferma la possibilità in capo ad una fondazione concessionaria di un bene pubblico destinato a sede museale di garantire a chi effettua erogazioni liberali per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» di accedere all’art bonus.

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LUGLIO 2023

Con circolare 7 luglio 2023, n. 20, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati alla luce delle novità apportate dall’art. 18 del dl n. 73/2022 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”).

In particolare, il documento riepiloga il regime Iva delle prestazioni nei termini che possono essere così sintetizzati:

Soggetti prestatori Tipo di prestazione Trattamento IVA
Esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza Diagnosi, cura e riabilitazione della persona Esente come in passato
Stabilimenti termali Cure termali Esente come in passato
Enti ospedalieri;

Cliniche e case di cura convenzionate;

Società di mutuo soccorso con

personalità giuridica;

ONLUS (in futuro Enti del Terzo settore di natura non commerciale)

Ricovero e cura della persona Esente come in passato
Maggior comfort alberghiero alle persone ricoverate Imponibile al 10% come in passato
Alloggio agli accompagnatori delle persone ricoverate Imponibile al 10% (in passato al 22%)
Case di cura non convenzionate Ricovero e cura della persona Esente per la componente che si riferisce alla prestazione acquistata presso un professionista sanitario; imponibile al 10 % per la parte restante (in passato tutto al 22%)
Maggior comfort alberghiero alle

persone ricoverate

Imponibile al 10% come in passato
Alloggio agli accompagnatori delle

persone ricoverate

Imponibile al 10% come in passato
Strutture turistiche

ricettive

Alloggio ai clienti Imponibile al 10% come in passato

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Come è noto, i volontari degli enti del Terzo settore devono risultare da apposito registro previamente vidimato. Alla vidimazione può provvedere un notaio o un pubblico ufficiale, come specificato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 6 ottobre 2021.

Un comune ritiene che sia dovuta l’imposta sia sull’istanza di vidimazione che sul documento vidimato ma l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 333 del 4/07/2023, ricorda che l’art. 82 del Codice del terzo settore prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società». L’operazione è quindi esente da marca da bollo.

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GIUGNO 2023

Dipende. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello n. 346/2023 del 14 giugno, non è necessario apporre la marca da bollo da 16 euro se l’istanza viene presentata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) nonché dalle federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni, come previsto nell’articolo 27 bis della Tabella allegata al Dpr 642/1972, o da enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 117/2017.

Negli altri casi invece è necessario versare l’imposta. Questo sia quando siano i singoli a cui sono intestati i documenti che terzi organizzatori diversi da quelli sopra indicati, nel qual caso per richieste cumulative l’imposta di bollo deve essere moltiplicata per il numero delle persone in relazione alle quali viene richiesto l’attestato ai sensi dell’articolo 13 del Dpr n. 642 del 1972.

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Con la circolare 13 giugno 2023, n. 13, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle ultime modifiche normative relative al superbonus, introdotte dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), dl n. 11/2023 (e relativa Legge di conversione Legge n. 38/2023) e dal dl n. 176/2022.

I principali chiarimenti riguardano:

  1. le diverse proroghe del superbonus relativamente alle spese sostenute nel 2023 e anni successivi;
  2. la rateizzazione lunga della detrazione relativa alle spese 2022;
  3. l’estensione dell’agevolazione alle Onlus, Odv e Aps che effettuano l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo su aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi. Si ricorda che il Superbonus si applica nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, del 70 % per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

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MAGGIO 2023

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 331 del 24 maggio 2023, conferma la possibilità per la fondazione di diritto privato istante di accedere al beneficio dell’art bonus in quanto:

  • ha natura sostanzialmente natura pubblicistica in quanto
  • costituita per iniziativa di un soggetto pubblico (il Comune) il quale esercita, ad oggi, un penetrante potere di controllo;
  • gestisce patrimonio culturale di appartenenza pubblica (in particolare una Chiesa ed una Fortezza) ed
  • è sottoposta al controllo analogo di una pubblica amministrazione,

indici sintomatici della natura sostanzialmente pubblicistica indicati sempre dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017;

  • si qualifica come istituto o luogo della cultura di cui all’articolo 101 d.lgs. n. 42 del 2004, atteso che persegue esclusivamente la funzione di conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale
    e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 321/2023, torna sul tema dopo diversi interventi di prassi (circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, le risoluzioni 25 luglio 2005, n. 100/E, 15 marzo 2007, n. 53/E, 3 luglio 2008, n. 269/E, nonché le risposte a interpello nn. 6 e 85 del 2021 e n. 469 del 2022).

Il quesito è stato posto da una società in possesso del riconoscimento di ente formativo relativamente a corsi di inglese organizzati a beneficio di due società, di cui una in possesso del medesimo riconoscimento. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di operare in regime di esenzione IVA nei confronti di entrambi i committenti in quanto:

  • La società è in possesso del riconoscimento di ente di formazione (requisito soggettivo);
  • La prestazione ha natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo) e quindi ha ad oggetto l’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta;
  • La prestazione è didattica e non si concretizza in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente ”svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto”, circostanza che farebbe venir meno il presupposto applicativo dell’agevolazione (vedi sentenza della Corte di Giustizia UE, C 434/05 del 14 giugno 2007, par. 19, 22, 23). 

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APRILE 2023

Con la risposta all’interpello n. 279/2023, l’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito posto da un ente strumentale di una Regione incaricato di realizzare un progetto di formazione professionale in ambito sanitario interamente finanziato dalla stessa Regione. I dubbi riguardavano il trattamento Iva sia con riferimento al servizio reso alla Regione (pacificamente esente) che con riferimento al servizio ricevuto dai docenti (esente solo se le lezioni sono impartite ”per conto proprio e sotto la propria responsabilità”, circostanza che si verifica, a giudizio dei giudici comunitari, quando il docente non viene retribuito in caso di impedimento” e perde gli onorari ”in caso di soppressione dei corsi).

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MARZO 2023

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello del 22 marzo 2023, n. 266 ha chiarito che non è possibile fruire del credito di imposta Art Bonus di cui all’art. 1, comma 1, dl n. 83/2014, in caso di erogazioni liberali versate per disposizione statutaria all’associazione da parte di un ente fondatore, anche se destinati al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’ente stesso, in quanto, essendo imposti dallo statuto, viene meno il requisito della spontaneità del finanziamento, caratteristica specifica delle erogazioni liberali.

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FEBBRAIO 2023

A questa conclusione arriva l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 219 del 21/02/2023 atteso che l’articolo 82 del codice del Terzo settore contempla l’esenzione dal tributo con riferimento ad un elenco aperto di atti – le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo – il che porta a ritenere corretto ricomprendervi anche gli atti relativi ai procedimenti arbitrali.

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello del 15/02/2023, ha chiarito al Comune intenzionato a donare un bene strumentale ad una cooperativa sociale la possibilità di accedere al beneficio fiscale contemplato dall’articolo 83 del codice del Terzo settore.

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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.3 del 9/2/2023, riepiloga le condizioni per poter accedere al superbonus, ossia di detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinata dall’articolo 119, comma 10 bis, del decreto Rilancio.

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L’Agenzia delle entrate viene interpellata (Risposta n. 191 del 6/02/2023) in merito al trattamento fiscale del rimborso forfettario che il Codice di protezione civile prevede possa essere riconosciuto ai volontari che svolgono attività di lavoro autonomo per il mancato guadagno nelle giornate impegnate nella protezione civile.

Il rimborso è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri (ex art. 39, comma 5, del Codice di protezione civile). L’Agenzia evidenzia che non si configura obbligo di fatturazione ma che il rimborso, rappresentando il lucro cessante, deve essere tassato come reddito da lavoro autonomo e quindi soggetto a ritenuta a titolo di acconto salvo i casi di esenzione.

Si ricorda che il codice del Terzo settore vieta il riconoscimento di rimborsi forfettari/compensi ai volontari degli enti del Terzo settore ma prevede una espressa deroga con riferimento “agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74”, il ossia soccorso alpino e speleologico.

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GENNAIO 2023

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello n. 131/2023, ha chiarito che i servizi per l’infanzia per beneficiare dell’esenzione iva contemplata dall’articolo 10, primo comma, n. 21), del decreto Iva per gli asili devono presentare le caratteristiche proprie di questi servizi, anche nei termini contemplati dalla normativa regionale.

Anche per beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), con riferimento alle ”prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)”, è necessario verificare che sia resa da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, il che può avvenire qualora sia previsto un apposito albo dei soggetti che forniscono servizi educativi o sia previsto l’accreditamento per svolgere l’attività o, ancora, il servizio sia finanziato direttamente da enti pubblici. Si ricorda che in prospettiva (ossia dall’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea in merito ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore) gli enti del Terzo settore – ma solo quelli non commerciali – potranno invece applicare l’esenzione Iva per i servizi educativi in quanto assimilati alle Onlus.

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