Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
1) a quali soggetti possano essere erogate le liberalità ai fini della fruizione della deduzione fiscale da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa;
2) se l’attivazione di conti bancari vincolati, da parte dei beneficiari, debba ritenersi precondizione essenziale per l’applicazione alla società donante del regime di favore di cui all’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020;
3) se, ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni, il donante sia tenuto ad accertare il loro impiego effettivo, da parte dei beneficiari, a sostegno dell’emergenza da covid-19.
L’Agenzia – così come le numerose sentenze della Cassazione intervenute in questi ultimi mesi – ricorda quindi che l’istituto non è utilizzabile per chi svolge professionalmente tale attività. Questo è sicuramente un tema delicato atteso che:
– la professionalità non presuppone la titolarità della partita iva nè l’esclusività dell’attività,
– la continuità dell’attività ne può costituire un indicatore,
– la titolarità della laurea in scienze motorie ne può costituire un indicatore mentre i titoli di qualificazione rilasciati dagli organismi sportivi riconosciuti dal Coni non sono stati considerati qualificanti una attività professionale (in tal senso circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016)
L’Agenzia delle entrate non interviene sul tema del necessario tesseramento degli allenatori ma nella risposta a interpello n. 189 del 12 aprile 2022 l’Agenzia aveva evidenziato come l’istituto fosse condizionato alla circostanza che non fosse “collegato all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”. Il vincolo associativo garantisce inoltre ai collaboratori la possibilità di incidere sulle decisioni dell’associazione così come la possibilità di candidarsi a rivestire la carica di amministratore, con ciò evidenziando l’assenza di etero-organizzazione nelle collaborazioni.
L’Agenzia infine non interviene neppure sul tema delle qualifiche richieste per lo svolgimento delle attività: si ricorda però che su tali aspetti è competente l’Organismo sportivo riconosciuto dal Coni a cui l’associazione o società sportiva risulta affiliata.
L’Agenzia (Risposta n. 148 del 22 marzo 2022) ritiene che non si possa parlare di servizi educativi atteso che “tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da internet, per poi essere guidati nell’utilizzo del materiale acquistato nella scatola, e non già di corsi
on line destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori”. Le schede illustrative e i video tutorial non sembrerebbero configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
All’interno del provvedimento di prassi è presente un approfondimento sulle modifiche alla disciplina Iva degli enti associativi che, si ricorda, saranno operative dal 1° gennaio 2024.
Si tratta di disposizioni che renderebbero le operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conformi alle indicazioni previste dall’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE15. In forza di esse, infatti, le operazioni ivi previste risulterebbero non più escluse dal campo di applicazione dell’Iva, bensì rilevanti ai fini dell’imposta, sebbene in regime di esenzione. A ciò consegue che “per le operazioni ivi richiamate effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano – salvo i casi di opzione per la “dispensa dagli adempimenti” di cui all’articolo 36 bis del dpr n. 633 del 1972 – le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto, concernenti, ad esempio, l’obbligo di fatturazione o di trasmissione dei corrispettivi, di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione annuale delle operazioni effettuate. Inoltre, diversamente dalla disciplina attualmente in vigore, l’ammontare di tali operazioni contribuirà alla determinazione del volume d’affari di cui all’articolo 20 del decreto Iva”.
Nel provvedimento di prassi si segnalano chiarimenti sulla sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive (commi 923 e 924)
Nella risposta ad interpello, alla cui lettura integrale si rinvia, vengono riassunti i requisiti per poter applicare l’esenzione Iva alla prestazione didattica.