Dall’Agenzia delle entrate

Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale

MARZO 2024

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere all’interpello n. 75/2024, chiarisce che il social housing non è contemplata come attività tipica delle Onlus e che affinché questa possa essere ricondotta nel settore della ”assistenza sociale” si rende necessario operare nei confronti di persone in condizione di svantaggio, dove il criterio del disagio economico può concorrere con altri criteri relativi alle condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. In mancanza di dette condizioni, la mera messa a disposizione di alloggi senza una specifica attività di assistenza che si concretizza in una serie articolata di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati, non sembra pertanto rientrare all’interno del settore di attività dell’assistenza sociale.

Dalla documentazione prodotta a parere dell’Agenzia delle entrate non sussiste tale presupposto per cui non può trovare applicazione il superbonus sull’intervento da realizzare sul convento da adibire a tali servizi.

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Con la risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7066” – denominato “Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22” da esporre nella sezione erario e da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Con l’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22 la Regione ha concesso contributi nella forma di credito d’imposta a favore di chi (persone fisiche, imprese e fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale) effettua erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva localizzati in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. I beneficiari possono essere sia soggetti pubblici che privati, tra questi soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive; società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive ed enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

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GENNAIO 2024

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2/2024 all’interpello di una Onlus, fornisce alcuni chiarimenti sul calcolo del superbonus relativo ad interventi di risparmio energetico realizzati su diverse unità immobiliari.

Il beneficio fiscale trova disciplina nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento al comma 10 bis che disciplina le modalità di calcolo su si segnalano anche i chiarimenti forniti con le circolari 3/2023 e 13/2023. Destinatari dell’agevolazione sono Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021.

Con il provvedimento di prassi in commento vengono chiariti i seguenti aspetti:

  • il beneficio si applica anche se si svolgono solo servizi sociosanitari o solo servizi assistenziali;
  • in assenza di specifiche indicazioni nella norma, la Onlus può applicare l’agevolazione anche quando negli immobili svolga attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate nel rispetto dei limiti indicati dal d.lgs. n. 460 del 1997;
  • l’agevolazione spetta quando si detiene l’immobile in virtù di un titolo idoneo che può essere la proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito purché il proprietario abbia espresso il consenso all’esecuzione dei lavori. Non rappresentano titoli validi invece un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie. Per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l’Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10 bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

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