Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Una raccolta di circolari, note, risposte e comunicazioni sulla fiscalità che possono interessare le organizzazioni del Terzo settore e non profit in generale
Dalla documentazione prodotta a parere dell’Agenzia delle entrate non sussiste tale presupposto per cui non può trovare applicazione il superbonus sull’intervento da realizzare sul convento da adibire a tali servizi.
Con l’articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22 la Regione ha concesso contributi nella forma di credito d’imposta a favore di chi (persone fisiche, imprese e fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale) effettua erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva localizzati in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. I beneficiari possono essere sia soggetti pubblici che privati, tra questi soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive; società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive ed enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.
Il beneficio fiscale trova disciplina nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento al comma 10 bis che disciplina le modalità di calcolo su si segnalano anche i chiarimenti forniti con le circolari 3/2023 e 13/2023. Destinatari dell’agevolazione sono Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021.
Con il provvedimento di prassi in commento vengono chiariti i seguenti aspetti: