Enti sportivi e Terzo settore, nessuna deroga sul numero di soci

In una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si chiarisce che le articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale devono comunque rispettare le indicazioni sulla base associativa

Anche le articolazioni territoriali degli enti di promozione sportiva (Eps) riconosciuti dal Coni che intendano qualificarsi come associazioni di promozione sociale (Aps) sono sottoposti a tutte le indicazioni previste dal codice del Terzo settore. Secondo la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 593 del 16 gennaio 2026 “Articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro” non esistono ulteriori deroghe per questa tipologia di organizzazioni.

Il dubbio nasce perché gli Eps hanno una struttura particolare, composta prevalentemente da associazioni (non da persone fisiche), e godono di alcune deroghe rispetto alla disciplina generale delle Aps.

Nello specifico, la nota riporta la disciplina prevista dall’articolo 35 del codice del Terzo settore:

  • Requisito numerico minimo (comma 1): ogni Aps deve avere almeno sette persone fisiche o tre Aps come soci. Questo limite è inderogabile: se il numero scende sotto la soglia, va reintegrato entro un anno, pena la perdita della qualifica di Aps (salvo iscrizione in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore);
  • Composizione della base associativa (comma 3): normalmente, gli enti soci non-Aps (altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) non possono superare il 50% delle Aps associate;

Esiste nel codice (comma 4), però, già una deroga per gli Eps nazionali che associano almeno 500 Aps i quali non sono soggetti al limite del 50%. Questa deroga si estende anche alle loro articolazioni territoriali (circolare n. 2/2021). Questa eccezione è giustificata dal fatto che gli Eps sono già rigidamente regolati dall’ordinamento sportivo del Coni, che impone requisiti molto elevati (diffusione territoriale, numero di associazioni sportive affiliate, numero di iscritti, principi democratici ecc.).

Il limite invalicabile

Nonostante la deroga sul mix di soci (non-Aps), i comitati locali devono comunque rispettare il requisito minimo di base: devono avere almeno tre Aps associate per poter essere iscritti al registro unico nazionale come Aps.

In sintesi, pur godendo di agevolazioni grazie al legame con l'ente nazionale, i comitati territoriali non possono ignorare la soglia minima di tre Aps socie. La deroga riguarda la proporzione tra soci, non il numero minimo di base previsto dal comma 1 dell'art. 35.

Per avere un quadro completo della disciplina degli Eps che diventano Ets, è possibile consultare il focus “Sport e Terzo settore: per non perdere la bussola.

Leggi anche “Fare attività sportiva con valenza sociale” su VDossier.

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