Periodo transitorio

Come comportarsi

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La Onlus potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali definite dal decreto legislativo 460/1997 oltre che alcune delle disposizioni del codice del Terzo settore (Cts) contenute nel Titolo X già operative nei confronti dei soggetti equiparati agli enti del Terzo settore (intendendo tali le organizzazioni iscritte nei registri delle Odv e Aps o nell’anagrafe delle Onlus), finché non sarà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) in virtù dell’art. 104, primo comma, del Cts (sul punto si rinvia ai chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 89/E del 25/10/2019).

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