REGISTRO VOLONTARI E LIBRO ASSOCIATI

Onlus

La Onlus non è obbligata ad avere volontari ma se si avvale di volontari devono essere assicurati e devono risultare nel registro.

Retroattività della data di inizio dell’attività volontaria

Fa fede la data di vidimazione ma è possibile indicare la data di effettivo inizio dell’attività di volontariato previa verifica di aver attivato la polizza in data contestuale o antecedente.

Cancellazione

Sul registro cartaceo è possibile inserire la data di fine attività di volontariato ed eventualmente, come prevedeva il dm del 14/2/1992, barrare e firmare ogni variazione del registro.

Sospensione attività

L’essenziale è che in costanza di attività di volontariato ci sia la copertura assicurativa e che il volontario sia effettivamente tale ai fini del computo dei volontari nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale. Se dopo la cancellazione il volontario rientra in attività, verrà inserito con la nuova data di inizio.

Ricopiatura del registro

Deve essere compilato con i dati dei volontari in un momento successivo alla vidimazione.

Vidimazione registro cartaceo

Il dm del 6 ottobre 2021 (art. 3 co.1) precisa che la vidimazione del Registro volontari può essere fatto da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato. Con la nota ministeriale n. 12674 del 14 settembre 2022 il Ministero del Lavoro ha confermato che, pur non essendo espressamente elencato il segretario comunale tra i soggetti indicati, in qualità di pubblico ufficiale questi è compreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari, che può essere effettuata quindi presso gli Uffici Anagrafe del Comune della sede legale

Aggiornamento annuale nominativi volontari

Si potrebbe chiedere annualmente la disponibilità dei volontari ed eliminare dal registro quanti non confermano tale disponibilità.

Periodo di prova

Chi effettua attività di volontariato anche occasionale deve essere in ogni caso assicurato.

Iscrizione soci nel registro dei volontari

Si.

Vidimazione registro dei soci

No.

Vidimazione e data certa

È obbligatoria l’attivazione del registro volontari con i contenuti indicati nel dm 6/10/2021, registro che deve essere vidimato.

Registro volontari occasionali e continuativi

La scelta è rimessa all’ente che potrà quindi avvalersi:

  1. di un unico registro volontari con una sezione dedicata ai volontari occasionali;
  2. di due distinti documenti, ossia il registro volontari continuativi e l’elenco dei volontari occasionali.

In ogni caso gli elementi da inserire negli elenchi sono i medesimi così come deve essere assicurata a tutti la tutela assicurativa.

Se parliamo di registro volontari in formato cartaceo si potrebbe ipotizzare di utilizzare un verso per l’inserimento dei volontari continuativi, l’altro per i volontari occasionali.

Tenuta elettronica del registro volontari

La gestione del registro volontari su foglio Excel – tenuta elettronica e non telematica – appare complessa.

Rispetto alla tenuta su supporto cartaceo consente di copiare in Excel i dati di persone che potenzialmente sono anche associati dell’ente. Perché possa essere tenuto il registro in modalità elettronica (cosa diversa dalla tenuta telematica) bisogna comunque garantire l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte avvalendosi della marca temporale e della firma digitale. Si pone però il tema della conservazione del registro gestito in modalità elettronica per cui l’unica soluzione appare la successiva stampa del registro su fogli previamente vidimati.

Bollatura

Si effettua nel momento in cui si attiva il registro, non annualmente.

Instaurazione del rapporto di volontariato e registro volontari

Nel registro volontari non è necessario riportare la delibera del Consiglio direttivo che convalida l’iscrizione dei volontari: l’accoglienza dei volontari potrebbe essere anche delegata al coordinatore dei volontari, non è assimilabile alla instaurazione del rapporto associativo.

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 dicembre 2021 definisce i contenuti minimi e non la strutturazione del registro.

Sanatoria per la gestione pregressa

Sul tema non sono purtroppo intervenuti provvedimenti di prassi. Si ritiene in ogni caso possibile:

1) inserire nel registro volontari una data antecedente a quella di vidimazione del registro purché ovviamente coerente con la decorrenza della copertura assicurativa del volontario;

2) adottare un nuovo registro volontari in discontinuità con il passato.

Firma dell’annotazione

A differenza del dm del 14/2/1992, non è previsto l’obbligo di barrare e firmare ogni variazione del registro ma rimane una prassi utile a dimostrare l’avvenuto aggiornamento del registro.

Obbligo registro volontari

Sì in presenza di volontari.

Registro telematico

Si procede con le marche temporali e la firma digitale.

Il registro tenuto con sistemi elettronici e/o telematici può essere adottato solo se assicura l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.

«2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

  1. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
  2. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma».

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