Pagina a cura di CSVnet Lombardia
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La conferma del regime di esclusione Iva fino al 1° gennaio 2036 (art. 6 dlgs 186/2025), consente agli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati di mantenere inalterato il rapporto con la normativa Iva e i relativi adempimenti.
Per i prossimi dieci anni, rimane quindi in vigore l’esclusione Iva per tali attività quando poste in essere dalle associazioni di promozione sociale (Aps), dagli enti del Terzo settore (Ets) in forma associativa, dalle associazioni “generiche” ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir – dpr n. 917 del 1986), dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd).
Questo significa che resterà necessario aprire partita Iva solo per le attività commerciali come ad esempio le sponsorizzazioni, o le vendite o prestazioni rivolte a non soci.
Il comma 4 dell’articolo 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972) qualifica come non commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Al comma 5, dove sono enumerate le attività in ogni caso commerciali, sono previste due deroghe, una riferita alla cessione di proprie pubblicazioni, effettuate prevalentemente agli associati, da parte degli enti associativi sopra menzionati e l’altra riferita alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.
Il comma 6 del citato art. 4 prevede invece che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, purché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.
Il codice fiscale è un codice univoco assegnato in Italia a ogni persona fisica o giuridica nel momento in cui nasce (o si costituisce). È utilizzato per identificare il soggetto nei rapporti che intratterrà con la pubblica amministrazione e altre istituzioni per tutta la propria esistenza. Il codice fiscale di un ente non cambia mai nella sua composizione numerica. Possono invece essere modificati i dati ad esso collegati, quali la denominazione sociale, la sede o il nominativo del rappresentante legale. Queste variazioni vanno sempre comunicate all’Agenzia delle entrate.
La partita Iva è anch’essa un codice che, però, deve essere richiesto da persone fisiche o giuridiche qualora queste ricevano, in modo non occasionale, entrate, derivanti da attività che si concretizzano nello scambio di beni o servizi dietro corrispettivo, e che sono rilevanti (esenti e/o imponibili) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva è, infatti, un’imposta che si applica al consumo di beni o di servizi).
La partita Iva è composta da 11 numeri:
Si tratta di una sequenza numerica fondamentale in ottica tributaria perché utile ad identificare non solo il titolare dell’attività ma anche la posizione fiscale.
Il numero di partita Iva non necessariamente corrisponde al codice fiscale dell’associazione. Il numero è diverso se la partita Iva è aperta successivamente e non contestualmente al codice fiscale. È importante essere consapevoli di quando utilizzare il primo e quando invece il secondo (ad esempio ai fini del 5 per mille o delle erogazioni liberali si utilizza solamente il codice fiscale dell’ente).
L’Iva, o Imposta sul valore aggiunto, è un’imposta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato italiano e dell’Unione Europea. È un’imposta indiretta che viene aggiunta al prezzo di vendita di beni e servizi. Ogni fase della produzione e distribuzione di un bene o servizio vede l’applicazione dell’Iva, ma è il consumatore finale a sopportarne il costo.
Le attività che non sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva, sono dette rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia che tali operazioni siano esenti (rilevanti ma non gravate dell’imposta) o imponibili (quindi gravate dell’Iva):
Attenzione: queste ultime (operazioni esenti) non vanno confuse con le operazioni escluse, che invece sono quelle che non rilevano ai fini dell’Iva e per le quali non deve quindi essere aperta la partita Iva.
Le aliquote applicabili (qualora l’attività sia da considerarsi imponibile) variano in relazione al tipo di cessione di bene o di prestazione di servizio che viene erogato. In linea generale, l’aliquota è fissata al 22%, ma ci sono particolari situazioni per le quali è prevista l’applicazione di aliquote inferiori (4%, 5% o 10%). L’aliquota corretta da applicare (e aggiornata) va individuata nella tabella A allegata al dpr 633/72.
Per aprire una partita Iva è necessario compilare il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva per soggetti diversi dalle persone fisiche) e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:
Per i contribuenti obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese:
Per i contribuenti non obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese:
In alternativa, è possibile (in autonomia o attraverso un intermediario delegato) predisporre il modello AA7/10 tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e poi inviarlo direttamente tramite un apposito servizio web. Per ulteriori dettagli consultare la pagina dedicata al “software di compilazione” nel sito dell’Agenzia.
Si ricorda alle associazioni che intendano optare per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 che, al momento dell’apertura della partita Iva, va fatta relativa comunicazione (via raccomandata/pec) alla Agenzia Siae competente per territorio. In relazione a ciò, è possibile utilizzare il fac-simile di comunicazione scaricabile a questo link.
Per maggiori informazioni sulla compilazione del modello AA7/10 è possibile consultare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Il codice Ateco è un codice statistico e serve ad indicare il settore merceologico in cui l’ente dichiarerà di andare ad operare. Al momento dell’apertura della partita Iva occorre scegliere il codice Ateco dell’attività che si intende svolgere. In caso di variazione dell’attività svolta si dovrà procedere, di conseguenza, con la comunicazione del nuovo codice identificativo dell’attività, sempre utilizzando il modello AA7/10.
Il codice che si consiglia di adottare va individuato tra quelli che rientrano nella categoria “94.99 Attività di altre organizzazioni associative nca”, andando poi a individuare il proprio specifico ambito tra le seguenti sottocategorie:
Questo adempimento varia da regime a regime. Per i regimi forfettari la scelta non deve essere comunicata all’atto dell’apertura della partiva Iva ma si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente.
Ad esempio per chi opta per il regime forfettario 398, stante l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, l’opzione va effettuata allegando il quadro VO barrando la relativa casella presente nel frontespizio del modello redditi.
Essere consapevoli di quali saranno nell’esercizio le attività rilevanti ai fini Iva è assolutamente importante:
Stabilito a premessa che la semplice azione di aprire la partita Iva in sé non costa nulla (a meno che non si decida di farsi supportare nella azione da un soggetto abilitato), occorre chiedersi quanto costerà la gestione vera e propria.
Il regime ordinario e il regime semplificato (anche se ovviamente nel secondo caso gli adempimenti sono minori rispetto al primo) sono regimi nati per la gestione degli enti commerciali veri e propri. Ne deriva quindi che gli adempimenti sono più stringenti e complessi (si pensi solamente alla gestione della contabilità separata e alla gestione dei libri Iva, oltre che gli obblighi dichiarativi).
È quindi evidente che, pur essendo in alcuni casi “conveniente” adottarli, questa scelta deve inevitabilmente prevedere il supporto da parte di figure professionalmente preparate e quindi un incremento dei costi di gestione.
I regimi forfettari per loro natura sono destinati ai soggetti “minori” in base al volume delle attività prodotte, o “speciali” in relazione alla loro natura. Ne deriva che i costi derivanti dagli adempimenti sono ridotti al minimo, anche se qualche costo sarà comunque da prevedere e varierà in relazione al fatto che l’ente sia in grado di gestire internamente le operazioni oppure se deciderà di delegarle in tutto o in parte all’esterno.
La fatturazione elettronica è un sistema obbligatorio per la trasmissione delle fatture in formato digitale. Le fatture elettroniche sono documenti fiscali creati con un formato standard (XML) e vanno trasmesse unicamente tramite il sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate. Salvo alcune eccezioni, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica dal 2024 a tutti i titolari di partita Iva, comprese le associazioni che dal 1° gennaio 2026 dovranno aprire partita Iva a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 146 del 2021 (art. 5, comma 15 quater).
Per maggiori informazioni in tema di fatturazione elettronica, è possibile consultare l’utile guida presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La fattura elettronica deve essere redatta digitalmente. È necessario dotarsi di software per la compilazione in formato XML.
La fattura elettronica in formato XML va inviata attraverso una rete appositamente predisposta, il Sistema di Interscambio (SDI), che la recapiterà direttamente al destinatario, verificando la correttezza dei dati e il formato. A tal fine, è necessario farsi indicare il codice univoco del destinatario e inserirlo in fattura; in sua mancanza è comunque possibile inviare la fattura elettronica inserendo sette zeri (0000000) al posto del codice destinatario, oppure indicare la Pec dello stesso.
Le fatture elettroniche devono essere conservate per 10 anni. La conservazione può avvenire in due modi:
Se chi riceve la fattura è un ente dotato di partita Iva deve segnalare al fornitore il proprio codice univoco e/o la propria Pec; è comunque possibile ricevere la fattura elettronica anche qualora il fornitore indichi i sette zeri (0000000) al posto del codice destinatario.
Se chi riceve la fattura è un ente dotato di solo codice fiscale è considerato un consumatore finale al pari di una persona fisica, e non è quindi tenuto ad avere né il codice univoco né la Pec.
Se un ente deve emettere un numero contenuto di fatture, potrebbe valutare di avvalersi del software online gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate: per maggiori informazioni su tale servizio è possibile consultare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia.
In alternativa, è comunque possibile utilizzare un software a pagamento.
Si ricorda che la creazione e la conservazione delle fatture è un servizio compreso nelle versioni Premium e Maxi di VERIF!CO, il software di gestione per le associazioni proposto dai centri di servizio per il volontariato.