Tutte le novità del decreto sul registro unico nazionale del Terzo settore

Pubblicato il dm 13/2026 che aggiorna il decreto Runts del 2020: introdotta la possibilità di delega del legale rappresentante per la presentazione delle istanze telematiche e precisate le procedure da seguire in caso di cancellazione, scioglimento o devoluzione dell’incremento patrimoniale

È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il decreto ministeriale 13 gennaio 2026, che modifica il dm 106/2020, cioè il provvedimento che disciplina il funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le modalità di deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni degli enti del Terzo settore. Il nuovo intervento non riscrive l’impianto del registro, ma introduce una serie di correzioni pratiche e chiarimenti attesi da tempo, con l’obiettivo di rendere più agevoli i rapporti tra enti e uffici del Runts e di sciogliere alcuni nodi applicativi emersi in questi anni.

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per il legale rappresentante di delegare una persona individuata dall’ente per la compilazione, l’eventuale sottoscrizione e l’invio dell’istanza telematica di iscrizione. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 8 del dm 106/2020 prevede infatti che tale delega possa essere conferita con modalità telematiche, secondo quanto stabilito dall’allegato tecnico A, e che il documento generato dal sistema venga inserito automaticamente tra gli allegati della pratica. Si tratta di una modifica importante, perché riconosce formalmente una prassi organizzativa molto utile soprattutto per gli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono del supporto di consulenti, collaboratori amministrativi o persone di fiducia per la gestione operativa delle pratiche Runts.

La delega non resta confinata alla sola fase di prima iscrizione. Il decreto estende infatti questa possibilità anche ad altri adempimenti successivi, chiarendo che anche gli aggiornamenti e i depositi di atti e informazioni potranno essere effettuati dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa, oppure da un loro delegato ai sensi del nuovo articolo 8, comma 2-bis. In parallelo, viene rafforzata la digitalizzazione del procedimento: le comunicazioni degli uffici verso gli enti del Terzo settore (Ets) avverranno prioritariamente tramite il sistema informatico del Runts.

Molto significativa è poi la parte del decreto dedicata alla devoluzione del patrimonio, tema particolarmente delicato quando un Ets si scioglie, si estingue, oppure viene cancellato dal Runts ma intende continuare a operare fuori dal perimetro del Terzo settore. Nel testo originario del dm 106/2020 l’articolo 25 si limitava a prevedere, in caso di prosecuzione dell’attività dopo la cancellazione, l’obbligo di devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di iscrizione al Runts. Il nuovo decreto mantiene questo principio, ma lo precisa meglio e soprattutto ne disciplina in modo puntuale la procedura documentale.

La prima novità è che, per le istanze di cancellazione rilevanti ai fini della devoluzione, deve essere allegata sin dall’inizio la richiesta di parere previsto dall’articolo 9 del codice del Terzo settore, a cura del legale rappresentante, della rete associativa cui l’ente aderisce, dei rispettivi delegati oppure del liquidatore. Il parere può riguardare, a seconda dei casi, il solo incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione al Runts oppure l’intero patrimonio residuo.

Quando la devoluzione riguarda soltanto l’incremento patrimoniale (sul tema si è in attesa della definizione e pubblicazione delle Linee guida per il calcolo dell’incremento patrimoniale, aspetto non affatto semplice), l’ente deve presentare una documentazione ben definita:

  • una situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione, salvo l’esonero se la delibera è stata assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e il bilancio è già stato depositato; una attestazione di un revisore legale sull’entità e composizione del patrimonio, con indicazione dell’eventuale quota non soggetta a devoluzione;
  • una dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere, rilasciata dal legale rappresentante di ciascun Ets beneficiario.

Per gli enti più piccoli, quelli che redigono il rendiconto per cassa, il decreto prevede una documentazione semplificata: rendiconto per cassa alla data della delibera, elenco dei beni o dichiarazione sostitutiva, e documentazione o autodichiarazione sull’eventuale patrimonio escluso dalla devoluzione. Se invece la devoluzione riguarda l’intero patrimonio residuo, la stessa documentazione va riferita all’intero patrimonio da devolvere.

Un ulteriore chiarimento importante riguarda il rapporto tra cancellazione e adempimento della devoluzione. Il nuovo testo dell’articolo 24 precisa che, nei casi previsti, la cancellazione dal Runts viene perfezionata una volta ricevuta la documentazione che comprova l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere reso ai sensi dell’articolo 9 del Codice. In altri termini, la devoluzione non è più descritta in modo generico come un adempimento successivo, ma viene strettamente collegata alla chiusura del procedimento di cancellazione.

Sempre in materia di cancellazione, il decreto introduce anche un passaggio nuovo per i casi di scioglimento senza rapporti giuridici pendenti: viene inserita nell’articolo 23 una nuova ipotesi di istanza di cancellazione corredata da una delibera di scioglimento dalla quale risulti che non vi sono rapporti giuridici non definiti. È un’aggiunta che prova a rendere più lineare la gestione dei casi meno complessi, pur lasciando fermo l’obbligo di rispettare, quando dovuta, la procedura di devoluzione.

Accanto a questi profili, il dm 13/2026 contiene anche altre modifiche operative:

  • chiarisce il trasferimento della competenza territoriale in caso di cambio di sede;
  • specifica meglio alcune informazioni da depositare: fra queste estende a tutti gli Ets, e non solo più alle Odv o Aps, il deposito degli elenchi dei soci non persone fisiche;
  • estende la possibilità di allegare attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi;
  • richiede, tra i documenti da depositare, anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti, e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.

Sono interventi meno vistosi, ma utili a rendere più coerente il sistema informativo e i controlli del registro.

Nel complesso, il nuovo decreto va letto come un intervento di manutenzione evolutiva del Runts: da un lato semplifica, perché consente agli enti di organizzarsi meglio attraverso la delega; dall’altro rende più rigorosi e trasparenti i passaggi legati alla fuoriuscita dal registro e alla devoluzione del patrimonio. Per gli Ets, soprattutto per quelli che stanno valutando una cancellazione dal Runts o che si trovano in fase di scioglimento, sarà ora ancora più importante programmare per tempo la documentazione patrimoniale e il confronto con gli uffici competenti.

Ecco un prospetto di dettaglio delle modifiche introdotte.

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