La Basilicata approva una legge organica sul Terzo settore

Amministrazione condivisa, partecipazione e strumenti innovativi nella legge regionale n. 5/2026: ecco i principali contenuti e le novità previste

L’8 aprile 2026 è entrata in vigore la legge Regione Basilicata 24 marzo 2026, n. 5 recante “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano” che, nel solco delle più recenti leggi regionali sul Terzo settore, si pone l’obiettivo di disciplinare in modo organico il ruolo degli enti del Terzo settore (Ets) nel sistema regionale, le forme di collaborazione con la pubblica amministrazione, il sostegno allo sviluppo delle attività di interesse generale e gli strumenti di promozione, partecipazione e innovazione sociale.

Principi generali

Il testo parte dalle finalità generali della legge, riconoscendo il ruolo delle formazioni sociali e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva. Non si limita agli Ets, ma abbraccia anche forme più ampie di cittadinanza attiva, così collocandosi nel solco dei principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà (art. 1).

La legge formalizza il principio di neutralità competitiva, chiarendo che il coinvolgimento degli Ets non deve alterare le regole del mercato: si tratta di un principio essenziale per distinguere le logiche dell’amministrazione condivisa dalle procedure di appalto (art. 2).

L’art. 3 ha una funzione eminentemente definitoria: delimita l’ambito di applicazione della legge e chiarisce i concetti fondamentali, tra cui quello di Ets e di attività di interesse generale.

Secondo la norma, le pubbliche amministrazioni regionali e locali devono coinvolgere attivamente gli Ets nell’esercizio delle funzioni amministrative, anche attraverso strumenti di co-programmazione e co-progettazione, garantendo principi come trasparenza e parità di trattamento (art. 4).

Conformemente al principio di proporzionalità amministrativa, si impone che gli adempimenti richiesti agli Ets siano calibrati in base alla loro dimensione e capacità organizzativa, prevedendo modalità semplificate per i soggetti più piccoli (art. 5).

I soggetti del sistema

L’art. 6 individua specificamente, descrivendoli, gli Ets e gli altri enti senza fini di lucro, mentre l’art. 7 valorizza il ruolo del centro servizi per il volontariato e delle reti associative, riconoscendone la funzione di supporto tecnico, organizzativo e formativo per il sistema del Terzo settore.

La legge istituisce, inoltre, la Consulta regionale del Terzo settore, organo rappresentativo e partecipativo che funge da sede stabile di confronto tra Istituzioni e società civile; esso è composto da 10 persone di cui 7 indicate dall’ente maggiormente rappresentativo degli Ets così come individuato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (attualmente il Forum Terzo Settore della Basilicata) e 1 dal Csv Basilicata (art. 8).  Nel testo ne vengono disciplinati i compiti, attribuendole funzioni consultive, propositive e di monitoraggio e rendendola un elemento centrale della governance partecipata (art.  9).

Promozione del volontariato

Sono previste nel documento misure di sostegno e promozione del volontariato, riconoscendolo come componente fondamentale del sistema sociale e strumento di coesione comunitaria (art. 10).

Strumenti operativi

Viene istituito un registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa, volto a garantire trasparenza e tracciabilità delle attività svolte in collaborazione con gli Ets, mentre l’art. 13 norma la valutazione dell’impatto sociale, segnando un passaggio importante verso una logica di misurazione dei risultati e non solo delle procedure (art. 12).

Istituito anche un sistema di qualificazione e di affidabilità degli Ets, basato su criteri di affidabilità e qualità (art. 14).

L’amministrazione condivisa

In linea generale, vengono introdotti principi comuni che devono guidare i rapporti tra pubblica amministrazione ed Ets, tra cui collaborazione, semplificazione e coordinamento (art. 11).

A proposito dell’amministrazione condivisa, si disciplina il procedimento di co-programmazione (art. 16), stabilendo modalità trasparenti e partecipative, mentre gli artt. 17 e 18 concernono la co-progettazione (art. 15) e le relative convenzioni (art. 19).

Previste misure per facilitare lo svolgimento di manifestazioni e attività sociali (art. 20).

Patrimonio e partenariati

Consentita la concessione in comodato di beni pubblici agli Ets, favorendo il riutilizzo del patrimonio pubblico, mentre l’art. 22 introduce forme speciali di partenariato tra pubblico e privato sociale (art. 21).

Promossi i partenariati territoriali, coinvolgendo diversi attori (enti pubblici, Ets, imprese, università) nello sviluppo locale (art. 23).

Strumenti finanziari

Favorito l’accesso degli Ets ai fondi europei (art. 24), in particolare al Fondo Sociale Europeo, istituito un fondo regionale per l’innovazione sociale, destinato a finanziare progetti in ambito sociale (art. 25).

Tra le novità, anche la creazione di una rete regionale dell’economia sociale (art. 26) e l’introduzione di strumenti di finanza sociale (art. 27).

Promosso anche il crowdfunding civico, incentivando forme di finanziamento partecipato (art. 28).

Raffronto con le altre normative regionali

La legge Regione Basilicata n. 5/2026 costruisce un modello avanzato di regolazione del Terzo settore, fondato su tre pilastri generali:

  1. il riconoscimento istituzionale degli Ets;
  2. l’amministrazione condivisa;
  3. gli strumenti innovativi (impatto sociale, finanza sociale, partecipazione civica).

Il confronto con le altre leggi regionali vigenti in materia evidenzia convergenze e differenze significative.

La legge Basilicata n. 5/2026 presenta alcuni elementi comuni alla maggioranza delle legislazioni regionali a proposito dei seguenti profili:

a) Coinvolgimento delle reti, previsto analogamente in:

  • Toscana (legge regionale 65/2020);
  • Molise (legge regionale. 21/2022);
  • Emilia-Romagna (legge regionale 3/2023);
  • Piemonte (legge regionale 7/2024);
  • Puglia (legge regionale. 11/2025);
  • Marche (legge regionale 23/2025).

b) Rapporti con i Csv, a proposito del quale il richiamo agli accordi ex 61 Cts è presente in quasi tutte le normative regionali.

c) Organi di partecipazione, l’istituzione della Consulta regionale è coerente con modelli analoghi in Toscana, Piemonte, Molise (Consulta), Emilia-Romagna, Marche (Consiglio regionale) e Puglia (Tavolo regionale).

d) Amministrazione condivisa

La previsione dei principi di co-programmazione e co-progettazione rappresenta ormai uno standard della legislazione regionale vigente.

A proposito dei profili di differenziazione, si segnalano:

a) Mancanza della previsione dell’iniziativa degli Ets in tema di co-programmazione/co-progettazione, quando invece si prevede che possano essere attivate su iniziativa degli Ets come previsto dall’art 55 del Codice e richiamato dalle leggi regionali del Molise, Emilia-Romagna, Umbria, Piemonte, Puglia e Marche.

b) Assenza di contributi economici, la legge non prevede contributi strutturati agli Ets diversamente dall’Emilia-Romagna che prevede contributi a organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), dal Molise che introduce contributi ai Csv e dalle Province autonome che prevedono benefici economici.

Leggi anche: A che punto siamo con la legislazione regionale sul Terzo settore?

La cassetta degli Attrezzi

Vademecum, format,
guide e tanti
strumenti per il non profit

vai alla sezione
cassetta degli attrezzi

Registrati alla Newsletter

Un Progetto di

forum terzo settore
CSVnet