La disciplina regionale del Terzo settore e, nello specifico, quella dell’amministrazione condivisa si inseriscono in un sistema di regolazione multilivello che ha il suo fondamento anzitutto nel codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017) e nel principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma Cost.).
In particolare, il codice ha introdotto, all’art. 55, un modello innovativo di rapporto tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore (Ets) specificamente basato sulla co-programmazione, la co-progettazione e il coinvolgimento attivo degli enti stessi.
Tale modello trova nelle legislazioni regionali una pluralità di declinazioni.
Le Regioni hanno infatti recepito co-programmazione e co-progettazione come strumenti centrali, ma con gradi diversi di approfondimento normativo: le discipline regionali non si limitano infatti a recepire l’istituto tout court, ma ne modulano intensità, struttura procedimentale e ruolo dei soggetti coinvolti, generando una vera e propria geografia normativa dell’amministrazione condivisa.
Elemento comune a tutte le discipline regionali è sicuramente il riconoscimento e l’implementazione dell’amministrazione condivisa come modalità alternativa alla logica dell’appalto e come forma di esercizio collaborativo della funzione amministrativa. In questo senso, quale strumento di co-produzione di politiche pubbliche, l’amministrazione condivisa implica – anche nella normativa regionale vigente sul tema – il superamento della dicotomia pubblico/privato, la valorizzazione del ruolo degli Ets e dei cittadini attivi e la conseguente condivisione di responsabilità e risorse.
La legge Regione Toscana n. 65/2020 disciplina l’amministrazione condivisa in modo compiuto attraverso gli artt. 3, 9, 10, 11, 13 e 15, costruendo un sistema fondato su co-programmazione e co-progettazione, riconoscendo agli Ets anche un potere di iniziativa in fase di co-programmazione e configurando una governance collaborativa stabile tra pubblico e privato sociale.
Il cuore della disciplina è rappresentato dal Capo IV (artt. 9-19).
La co-programmazione è disciplinata dall’art. 9, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento degli Ets anche attraverso l’attivazione di tali procedimenti e devono motivare l’eventuale mancato ricorso a questo istituto.
L’art. 10 disciplina i principi del procedimento di co-programmazione, definendo le fasi di avvio, svolgimento e conclusione del procedimento e garantendo la partecipazione degli enti del Terzo settore secondo le regole del procedimento amministrativo.
Nello specifico, la co-progettazione è disciplinata dall’art. 11. Sul punto l’art. 13 disciplina i principi del procedimento di co-progettazione. In particolare prevede che tali procedimenti possano essere avviati anche su iniziativa di uno o più enti del Terzo settore, riconoscendo loro un vero potere di impulso procedimentale. Lo stesso articolo impone la pubblicazione di un avviso pubblico con indicazione di oggetto, finalità, durata e modalità di partecipazione, garantendo trasparenza e apertura del procedimento.
L’art. 12 disciplina l’affidamento di servizi, mentre l’art. 15 disciplina le convenzioni con Ets. Gli artt. 18 e 19 prevedono ulteriori forme di partenariato, come la concessione di beni pubblici e forme speciali di collaborazione.
Un elemento particolarmente rilevante è che la legge considera la co-programmazione e la co-progettazione non come strumenti eccezionali, ma come modalità ordinarie di azione amministrativa: le amministrazioni devono infatti motivare l’eventuale mancato utilizzo di tali istituti, rafforzando il modello collaborativo rispetto alle procedure competitive tradizionali.
Quanto all’iniziativa, la legge riconosce espressamente agli enti del Terzo settore la possibilità di attivare i procedimenti di co-progettazione (art. 13) e, più in generale, attribuisce loro un ruolo proattivo anche nella fase di co-programmazione, contribuendo alla costruzione dell’agenda pubblica.
Sul piano dell’attuazione, gli interventi sono realizzati in forma congiunta attraverso la co-progettazione e le convenzioni, con una condivisione di risorse e responsabilità.
La legge Regione Molise n. 21/2022 disciplina l’amministrazione condivisa in modo organico e strutturato attraverso gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14, costruendo un sistema fondato sulla partecipazione degli Ets alle fasi di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi, riconoscendo loro anche un potere di iniziativa e configurando un modello di governance collaborativa.
Sotto il profilo dei soggetti, la legge individua come protagonisti del sistema gli enti pubblici regionali e locali indicati all’art. 3, comma 1 e gli Ets, riconosciuti come soggetti attivi nella programmazione e realizzazione delle politiche pubbliche.
La co-programmazione è disciplinata dagli artt. 10 e 11. L’articolo 10 stabilisce che le amministrazioni assicurano il coinvolgimento degli Ets nella fase di programmazione, mentre l’art. 11 disciplina il procedimento prevedendo che esso sia formalmente avviato con un atto amministrativo e possa essere attivato anche su istanza di parte. In particolare, la norma chiarisce che l’attivazione della co-programmazione può derivare anche dall’accoglimento di una proposta proveniente dagli Ets, riconoscendo così una loro forma di iniziativa nella fase di costruzione delle politiche pubbliche.
La co-progettazione è disciplinata dall’art. 12 e dall’art. 13. L’art. 12 definisce la co-progettazione come strumento di partenariato finalizzato alla realizzazione di attività di interesse generale, mentre l’art. 13 regola nel dettaglio il procedimento. In particolare, la legge stabilisce che i procedimenti di co-progettazione possono essere avviati anche su iniziativa di uno o più Ets (art. 13, comma 1, lett. a), prevedendo quindi in modo espresso la capacità di iniziativa degli Ets non solo nella fase programmatoria ma anche in quella progettuale.
Lo stesso art. 13 disciplina poi le fasi del procedimento, prevedendo la pubblicazione di un avviso pubblico contenente oggetto, finalità, durata e requisiti, la verifica delle domande, lo svolgimento di sessioni di co-progettazione e la conclusione mediante un atto che approva il progetto condiviso. Inoltre, la norma impone alle amministrazioni di dare conto degli esiti e dell’impatto sociale delle attività svolte, introducendo un elemento di valutazione e responsabilità pubblica.
Un elemento qualificante della disciplina è quindi proprio la previsione esplicita dell’iniziativa degli enti del Terzo settore, che emerge sia nella co-programmazione (art. 11) sia nella co-progettazione (art. 13), segnando un modello aperto alla partecipazione attiva e propositiva degli Ets.
Per quanto riguarda l’attuazione, la legge prevede che gli interventi definiti attraverso la co-progettazione siano realizzati congiuntamente da amministrazioni ed Ets, i quali contribuiscono con proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.
Infine, sul piano della regolazione dei rapporti, l’art. 14 disciplina le convenzioni, che rappresentano lo strumento giuridico attraverso cui vengono formalizzati i rapporti di collaborazione tra amministrazioni ed Ets.
La legge Regione Emilia-Romagna n. 3/2023 disciplina l’amministrazione condivisa in modo compiuto attraverso gli artt. 15, 16 e 17, costruendo un modello procedimentale fondato su co-programmazione e co-progettazione, riconoscendo agli Ets.
Sotto il profilo dei soggetti, la legge coinvolge le amministrazioni pubbliche regionali e locali e gli Ets indicati all’art. 5, configurando un rapporto di collaborazione nel quale gli Ets non sono meri esecutori ma partecipano alla funzione amministrativa.
La co-programmazione è disciplinata dall’art. 15 che definisce la co-programmazione come una “istruttoria condivisa” tra amministrazione ed Ets finalizzata all’individuazione dei bisogni della comunità, delle risorse disponibili e degli obiettivi degli interventi. Si tratta quindi della fase in cui si costruisce congiuntamente la base conoscitiva e strategica delle politiche pubbliche.
Un elemento particolarmente rilevante è contenuto nel comma 3 dell’art. 15, che prevede che la co-programmazione possa essere attivata anche su iniziativa degli Ets, riconoscendo loro una vera e propria capacità di impulso procedimentale e quindi un ruolo proattivo.
L’art. 16 integra tale disciplina individuando i principi del procedimento di co-programmazione, tra cui il coordinamento con gli strumenti di pianificazione, la rendicontazione pubblica degli esiti e la considerazione della valutazione di impatto sociale, rafforzando così la dimensione di trasparenza e responsabilità del processo.
La co-progettazione è disciplinata dall’art. 17 che la definisce come la metodologia attraverso cui amministrazioni pubbliche ed Ets attivano forme di collaborazione e amministrazione condivisa per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Per quanto riguarda l’attuazione, la legge configura la co-progettazione come un vero e proprio partenariato operativo, nel quale gli Ets partecipano alla realizzazione degli interventi apportando risorse proprie e condividendo responsabilità con l’amministrazione.
La disciplina contenuta nella legge Regione Umbria 6 marzo 2023, n. 2 rubricata “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa” rappresenta un punto avanzato di codificazione dell’amministrazione condivisa.
Già l’art. 1 qualifica l’istituto come modalità ordinaria di esercizio della funzione amministrativa, fondata su cooperazione, sussidiarietà e convergenza di obiettivi. L’art. 2 amplia il novero dei soggetti includendo Regione, enti locali, aziende sanitarie ed Ets: questi ultimi non come semplici partner esterni, ma come co-amministratori funzionali dell’interesse pubblico.
La peculiarità più rilevante riguarda proprio il ruolo degli Ets: la legge umbra li inserisce stabilmente nel ciclo decisionale pubblico, attribuendo loro una posizione non occasionale ma strutturale.
Il nucleo della disciplina è contenuto nel Titolo IV, dedicato ai rapporti tra pubblica amministrazione ed Ets, nel quale sono regolati gli strumenti tipici dell’amministrazione condivisa. In particolare, l’art. 13 introduce la co-programmazione, mentre l’art. 14 ne disciplina i principi del procedimento.
La co-progettazione è disciplinata dall’art. 15. Sul tema l’art. 16 prevede espressamente che i procedimenti possano essere avviati anche su iniziativa degli Ets, riconoscendo loro una capacità di impulso procedimentale e quindi un ruolo proattivo nella costruzione delle politiche pubbliche.
L’arti. 17 riguarda le convenzioni con gli Ets in una logica di partenariato orientata al perseguimento dell’interesse generale.
La legge Regione Piemonte n. 7/2024 disciplina l’amministrazione condivisa in modo esplicito all’interno del Capo IV (“Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione”), costruendo un sistema organico fondato su co-programmazione, co-progettazione e strumenti convenzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e dell’art. 55 CTS.
La legge disciplina l’amministrazione condivisa in particolare attraverso gli artt. 3, 9, 10, 11, 12 e 13.
La co-programmazione è disciplinata dagli artt. 9 e 10. L’art. 9 prevede che le amministrazioni possano coinvolgere gli Ets nella definizione dei bisogni e delle priorità territoriali, mentre l’art. 10 stabilisce i principi del procedimento, imponendo un atto formale di avvio e il rispetto delle regole generali del procedimento amministrativo.
In tema di co-progettazione, l’art. 12, che regola i principi del procedimento di co-progettazione. In particolare, prevede espressamente che i procedimenti possano essere avviati anche su iniziativa di uno o più enti del Terzo settore, riconoscendo quindi agli Ets una capacità di impulso procedimentale.
Inoltre, l’art. 13 prevede convenzioni e patti di accreditamento attraverso i quali vengono formalizzati gli esiti dei procedimenti di amministrazione condivisa.
La legge Regione Puglia n. 11/2025 disciplina l’amministrazione condivisa come sistema integrato di rapporti tra pubblica amministrazione ed Ets, fondato su co-programmazione e co-progettazione, su un coinvolgimento attivo e stabile degli Ets e su strumenti di partenariato che regolano una gestione congiunta delle politiche e degli interventi di interesse generale.
Il nucleo dell’amministrazione condivisa è contenuto nel Titolo dedicato ai rapporti di partenariato tra pubblica amministrazione ed Ets, dove la legge disciplina i procedimenti tipici, ossia la co-programmazione e la co-progettazione.
Quanto all’iniziativa, la legge pugliese valorizza il ruolo attivo degli enti del Terzo settore. Pur mantenendo in capo alle amministrazioni la funzione di indirizzo e di avvio formale dei procedimenti, il sistema è costruito in modo tale da consentire agli Ets di contribuire alla definizione dell’agenda pubblica attraverso la segnalazione dei bisogni, la partecipazione ai tavoli e la proposta di interventi.
Sul piano dell’attuazione, la co-progettazione non si esaurisce nella fase ideativa, ma si estende alla realizzazione concreta degli interventi. Gli Ets partecipano direttamente all’esecuzione dei progetti, apportando risorse materiali, immateriali ed economiche e condividendo responsabilità con le amministrazioni.
La legge Regione Marche n. 23/2025 disciplina l’amministrazione condivisa in modo espresso e sistematico e nel Titolo IV (“Procedimenti di amministrazione condivisa”) individua gli strumenti e le modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento attivo degli Ets nella funzione amministrativa, includendo co-programmazione, co-progettazione, convenzioni e patti di collaborazione. Inoltre istituisce un Osservatorio regionale sul Terzo settore e sull’amministrazione condivisa.
Il fulcro della disciplina è l’art. 7, che definisce precisamente l’amministrazione condivisa.
Accanto alla co-programmazione e alla co-progettazione, la legge disciplina ulteriori modalità di attuazione dell’amministrazione condivisa regolando anche le convenzioni e i patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni e per la valorizzazione di beni pubblici, estendendo l’amministrazione condivisa anche alla cura e rigenerazione del patrimonio pubblico. L’art. 14, infine, prevede forme speciali di partenariato.
In relazione all’iniziativa, la legge non attribuisce in modo espresso un potere generale di attivazione procedimentale agli Ets come diritto autonomo formalizzato, ma costruisce un sistema in cui essi partecipano stabilmente ai processi e contribuiscono alla definizione dei bisogni e delle soluzioni.
La legge provinciale di Trento n. 9/2025 disciplina il rapporto tra pubblica amministrazione ed Ets in una prospettiva chiaramente ispirata al principio di sussidiarietà orizzontale, pur senza costruire un sistema formalizzato e dettagliato di amministrazione condivisa sul modello regionale: la legge privilegia la collaborazione e il partenariato senza però tipizzare in modo dettagliato i procedimenti.
L’impianto normativo è infatti orientato alla valorizzazione del volontariato e degli enti del Terzo settore e alla promozione di rapporti collaborativi con le istituzioni pubbliche.
Non si rinviene una disciplina analitica di co-programmazione e co-progettazione con articoli dedicati come nelle leggi regionali sopracitate.
Quanto all’iniziativa, la legge non prevede espressamente un potere di attivazione procedimentale degli Ets, ma il loro ruolo è sostanzialmente proattivo, in quanto partecipano ai processi programmatori e collaborativi promossi dall’amministrazione.
Sul piano dell’attuazione, la collaborazione si concretizza nella partecipazione degli Ets alla realizzazione di interventi sociali e comunitari e nella gestione condivisa di attività e risorse.
La legge provinciale di Bolzano n. 7/2025 presenta un’impostazione dell’amministrazione condivisa principalmente finalizzata all’istituzione dell’elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e alla disciplina del Terzo settore. La legge è difatti finalizzata alla promozione del volontariato e al riconoscimento del ruolo delle cittadine e dei cittadini impegnati in attività di interesse generale.
La legge non disciplina espressamente co-programmazione e co-progettazione, non contiene una sezione dedicata ai procedimenti di amministrazione condivisa e quindi non prevede in modo esplicito un’iniziativa degli Ets nell’attivazione dei procedimenti.
L’amministrazione condivisa emerge quindi solo in modo indiretto, attraverso il riconoscimento degli enti iscritti nell’elenco come interlocutori della pubblica amministrazione, la possibilità di instaurare rapporti collaborativi e di sostegno e l’integrazione con la normativa statale.
La legge Regione Basilicata n. 5/2026 disciplina l’amministrazione condivisa in modo espresso e strutturato, inserendola tra i pilastri fondamentali della regolazione del Terzo settore regionale insieme al riconoscimento degli enti e agli strumenti innovativi di partecipazione e impatto sociale.
Dal punto di vista definitorio, l’art. 3, comma 1, lett. a) introduce una nozione esplicita di amministrazione condivisa, qualificandola come modello di azione amministrativa fondato su principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità e svolto ai sensi del Codice del Terzo settore.
Il fondamento generale del modello è rafforzato dall’art. 4, che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà.
Quanto ai procedimenti, la legge prevede espressamente il ricorso agli istituti tipici dell’amministrazione condivisa, cioè co-programmazione e co-progettazione, richiamati sia nell’art. 4 sia nella disciplina successiva. In particolare, la parte dedicata alla co-progettazione stabilisce che i procedimenti si svolgono secondo principi precisi e, soprattutto, che possono essere avviati anche su iniziativa di uno o più Ets, oltre che dalle amministrazioni pubbliche.
Un elemento innovativo della legge riguarda la regolazione e l’infrastruttura dell’amministrazione condivisa. In particolare, è prevista la possibilità di istituire “punti di contatto per l’amministrazione condivisa”, finalizzati a informare e facilitare l’attivazione di partenariati e percorsi collaborativi ed è istituito un Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa, strumento di trasparenza e monitoraggio delle esperienze collaborative.
