Come noto, con il decreto-legge n. 84/2025 è stata stabilita la piena operatività delle norme fiscali del Terzo settore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in scadenza al 31 dicembre 2025. Per gli enti del Terzo settore (Ets) con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa a partire dal 1° gennaio 2026.
Salvo alcune questioni legate ad articoli della riforma che si configurano come aiuti di stato e che pertanto dovranno essere vagliati in seguito, entrano a pieno regime tutti gli altri articoli che fanno parte del titolo X del codice del Terzo Settore (Cts), titolo che disciplina il regime tributario applicabile agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Tra le novità introdotte dalla nuova fiscalità in vigore, appare particolarmente importante e urgente trattare alcuni aspetti di metodo riguardanti le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) che possiedono partita Iva e adottano il regime forfetario previsto e disciplinato dall’art. 86 del Cts. Oggi abbiamo un quadro più completo su come adottare correttamente tale regime agevolato anche grazie alle indicazioni fornite dalla Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dedicata alla fiscalità del Terzo settore
Le Odv e le Aps che nell’esercizio precedente abbiano conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro possono applicare il regime agevolato previsto dall’art. 86 in relazione alle attività commerciali svolte.
L’opzione può essere espressa o in fase di apertura della partita Iva da parte delle associazioni neocostituite e iscritte al Runts, o nella dichiarazione annuale per le organizzazioni di volontariato o associazione di promozione sociale che esercitavano attività commerciali prima del 1° gennaio.
La circolare chiarisce che alcune tipologie di entrate non rilevano rispetto alla soglia degli 85000 euro, in particolare le plusvalenze, sopravvenienze, dividendi ecc.).
Come comportarsi nel regime forfetario art. 86 rispetto all’imposta sul valore aggiunto (Iva)
Ciò che più interessa la maggior parte delle Odv e delle Aps che decidono di usufruire del regime di cui all’art. 86 è come fatturare e quale aliquota utilizzare ai fini Iva.
La normativa prevede che le Odv e le Aps che optano per tale regime e che fatturano a soggetti in Italia, non applicano l’Iva e pertanto l’Iva non dovrà essere esposta.
Anche alla luce dell’assenza dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (previsto dall’art. 86, comma 8 del Cts), qualsiasi Odv e Aps che adotta il regime di cui all’art. 86, e deve emettere fattura, deve dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica per poter emettere fattura.
Alcuni consigli su come emettere la fattura nel regime ex art.86
Fermo restando quanto detto in precedenza, rimane ora la difficoltà di come procedere concretamente con l’emissione della fattura, in quanto quasi la totalità dei sistemi ad oggi in commercio non prevedono tra i vari codici Iva quello legato al regime forfettario ex art. 86 del Codice.
Per poter quindi emettere fattura da gennaio 2026, la Circolare specifica che dovrà essere apposto il codice “N2.2 non soggette – altri casi”; il codice Iva N.2.2 identifica infatti le operazioni non soggette ad Iva, comprese quelle effettuate da partite Iva che applicano il regime dell’imposta sostitutiva.
Per garantire maggiore trasparenza del regime utilizzato durante l’emissione della fattura, si suggerisce di agire direttamente sul codice Iva, definendolo in concreto. A titolo di esempio, la procedura di inserimento di un nuovo codice sui software di fatturazione elettronica è la seguente
