La disciplina concernente la cancellazione di un ente del Terzo settore (Ets) dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non introduce una mera formalità burocratica, bensì il momento conclusivo di un “patto di fiducia” tra l’ente, lo Stato e la collettività.
Il regime devolutivo è preordinato a garantire che le ampie agevolazioni e i benefici di cui l’ente ha goduto nel corso della sua esistenza quale Ets restino vincolate alle finalità di interesse generale perseguite, ed è un momento fondamentale dell’architettura normativa del Terzo settore. In tale ottica, l'obbligo di devoluzione del patrimonio, conseguente alla perdita della qualifica di ente del Terzo settore, assolve alla funzione imperativa di prevenire qualsivoglia ipotesi di indebito arricchimento privato a scapito di risorse accumulate per scopi solidaristici.
Al fine di presidiare tale vincolo di destinazione, il legislatore ha codificato un sistema di controllo preventivo e vincolante, seppur con una parziale autonomia lasciata all’ente, che poggia sui seguenti pilastri:
Il quadro normativo appena delineato è stato di recente perfezionato dal dm 2/2026, che ha aggiornato le procedure previste dal dm n. 106/2020 (Titolo IV – Cancellazione dal Runts, articoli 23, 24, 25 e 25-bis). Tali modifiche hanno incrementato la trasparenza e l’efficacia del processo di cancellazione, definendo con maggiore puntualità gli obblighi documentali e le modalità di interazione con la piattaforma informatica e con gli uffici Runts.
L’intervento normativo da ultimo richiamato ha inteso chiarire come i rigidi passaggi procedurali introdotti dal dm rappresentino un rigoroso meccanismo di accountability: un presidio normativo volto a garantire che il complesso dei beni accumulati in virtù della qualifica di Ets, non sia sottratto alla sua destinazione di utilità sociale nel momento della fuoriuscita dell’ente dal sistema del Terzo settore.
Le modifiche hanno riguardato nello specifico:
L’art. 23 del dm n. 106/2020 disciplina una procedura digitale, tracciabile e standardizzata che tipizza le fattispecie di perdita della qualifica di Ets, precludendo all’ente ogni iniziativa che si compia in modo del tutto unilaterale.
La disposizione elenca le differenti cause di cancellazione dal Runts, riconducibili alle seguenti modalità:
Il successivo art. 24 disciplina il procedimento di cancellazione e i suoi termini cronologici, regolando il dialogo telematico con il registro unico, fissando le tempistiche dell’istruttoria e circoscrivendo la libertà di scelta del beneficiario entro la cerchia degli iscritti al Runts (in attuazione del principio della “circolarità interna delle risorse”).
Il nuovo impianto temporale del procedimento, pur contemplando la possibilità di sospensione dei termini per accertamenti istruttori, garantisce un iter celere per l’ottenimento del previsto parere obbligatorio.
La procedura si perfeziona con l’espletamento della fase devolutiva e del successivo controllo da parte dell’ufficio; in particolare, termina con l’emissione di un parere sulla devoluzione vincolata del patrimonio (parziale o totale) al/ai soggetto/i individuati nell’apposita delibera e con la successiva tracciabilità documentale dell’avvenuta ricezione dei beni da parte del/dei beneficiario/i.
Il corredo documentale previsto non assolve solamente ad esigenze di trasparenza, ma persegue una funzione di pubblicità notizia, poiché l’intero iter viene annotato nel Runts, rendendo la destinazione del patrimonio opponibile e conoscibile a tutti i terzi interessati (stakeholder).
Infine, giova evidenziare il rigore del regime sanzionatorio, improntato alla massima severità per gli atti di devoluzione realizzati in difformità dalle norme vigenti o in assenza del prescritto parere dell’ufficio, i quali sono affetti da nullità assoluta e privi di effetti giuridici. In tali fattispecie, gli amministratori incorrono in una responsabilità personale e patrimoniale per i danni cagionati all’integrità del patrimonio sociale e al perseguimento delle finalità dell'ente.
L’art. 23, comma 1, del dm n. 106/2020 delinea un sistema di fuoriuscita dal Runts finalizzato a contemperare il principio di autonomia statutaria e negoziale dell’ente con le indefettibili esigenze di vigilanza e controllo rimesse alla pubblica amministrazione.
La cancellazione dal Runts è disposta con provvedimento dell’ufficio competente del Runts al ricorrere di fattispecie tassativamente ricondotte a sei ipotesi tipizzate:
È opportuno, infine, evidenziare che, qualora l’ente sia iscritto simultaneamente alla sezione “reti associative” e ad altra sezione del registro unico, la perdita dei requisiti specifici prescritti per una sola sezione non determina la cancellazione automatica dal Runts, salvaguardando così la permanenza della soggettività di ente del Terzo settore (principio della continuità della qualifica di Ets).
Il procedimento di cancellazione dal Runts si articola secondo modalità differenziate in base alla causa che lo origina. L’elemento centrale dell’intera disciplina è costituito dal rispetto dell’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore, la cui entità viene quantificata diversamente a seconda che l’ente si estingua definitivamente oppure prosegua la propria attività fuori dal Runts.
Di seguito si analizzano le singole casistiche ed i relativi adempimenti per ciascuna ipotesi.
Ipotesi di cancellazione volontaria da parte dell’ente dal Runts, con prosecuzione dell’attività “in regime civilistico ordinario”.
2/a. Documentazione (per Ets in regime contabile semplificato ex art. 13, comma 2 o 2-bis del codice del Terzo settore: si tratta di enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 300.000 euro oppure, anche con personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro):
Qualora l’ente abbia assunto la qualifica di Ets (ovvero la qualifica di Odv, Aps o Onlus ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cts) sin dal momento della sua costituzione e l’abbia mantenuta senza soluzione di continuità fino alla cancellazione, l’obbligo devolutivo grava sull'intero patrimonio netto residuo. In tale ipotesi, l’ente presenta la documentazione prescritta dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 25 del dm 106/2020 (menzionati ai precedenti punti 2 e 2/a) riferita all’intero patrimonio.
B. Scioglimento ed estinzione (art. 23, comma 1, lettere a-bis) e b) del dm 106/2020)
Nelle casistiche di cui alle lettere A) e B) sopra riportate, l’ufficio del Runts dispone la cancellazione dal registro unico una volta ricevuta la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità con il parere di cui all’art. 9 del codice del Terzo settore.
È opportuno precisare che in tali casi le comunicazioni tra l’ente e l’ufficio Runts competente avvengono esclusivamente tramite la piattaforma Runts, tramite l’apposito servizio di messaggistica presente sull’istanza di cancellazione di parte attivata dall’ente.
C. Cancellazione d’ufficio e per incompatibilità (art. 23, comma 1, lettere c) e d)
La cancellazione d'ufficio è disposta dal provvedimento dell’ufficio Runts al verificarsi di due presupposti tassativi:
In tali casi, l’ufficio invia comunicazione motivata all’Ets che, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, può:
oppure (in alternativa)
Il procedimento di cancellazione si conclude con provvedimento motivato, entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell’ufficio delle osservazioni formulate dall’ente oppure, in assenza di presentazione delle stesse o diniego/assenza di migrazione, entro 30 trenta giorni dalla scadenza dei termini assegnati.
A seguito della notifica del provvedimento di cancellazione, l’Ets deve trasmettere all’ufficio Runts, in questo caso a mezzo pec (essendo l’ente già cancellato e non potendo quindi più fare accesso in piattaforma) ed entro 90 giorni, la richiesta di parere preventivo sul patrimonio da devolvere allegando, la documentazione contabile (in funzione del regime contabile applicabile) e la designazione del beneficiario.
D. Cancellazione per inadempimento (art. 23, comma 1, lett. e)
Qualora l’ente ometta l’aggiornamento delle informazioni, il deposito dei bilanci d’esercizio ovvero l’adempimento di altri obblighi pubblicitari prescritti dal codice del Terzo settore e dal dm 106/2020:
Disposizione di carattere generale e trasversale, applicabile a tutte le ipotesi di cancellazione sopra individuate, è l’obbligo di rendicontazione dell’effettivo trasferimento del patrimonio oggetto di devoluzione.
A seguito del rilascio del parere favorevole sulla devoluzione da parte dell’ufficio del Runts, l’ente (o il liquidatore) è tenuto a dare concreta esecuzione al trasferimento patrimoniale.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto dispositivo, coincidente con la data di esecuzione dell’operazione di trasferimento traslativo del patrimonio (ad esempio, il perfezionamento del bonifico bancario, la stipula dell’atto pubblico di adempimento o consegna formale dei beni), l’ente deve trasmettere all’ufficio del Runts la prova documentale dell’avvenuta devoluzione. Tale documentazione comprende le ricevute contabili di avvenuto accredito o i verbali di consegna sottoscritti per ricevuta dal legale rappresentante dell’Ets beneficiario.
Per talune categorie di enti iscritti nel Runts trovano applicazione le seguenti normative speciali prevalenti:
Società di mutuo soccorso (sezione f) del Runts): La liquidazione dell’ente o la perdita della natura di società di mutuo soccorso comportano la cancellazione automatica dal registro unico. Resta ferma l’espressa e prioritaria applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Imprese sociali e cooperative sociali: Per le imprese sociali (iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese e nella sezione d) del Runts) e per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la procedura di cancellazione, la disciplina delle insolvenze e la devoluzione del patrimonio restano regolate dalle norme speciali di settore contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e nella vigente legislazione cooperativa.
Il codice del Terzo settore stabilisce che l’Ufficio del Runts territorialmente competente, nel momento in cui accerta, anche d’ufficio, una causa di estinzione o scioglimento dell’ente, ne dia comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui ha sede l’ufficio del Runts presso il quale l’ente è iscritto, per gli adempimenti di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 49).
Nonostante il tenore letterale della norma possa indurre a ritenere l’intervento del Tribunale obbligatorio per la generalità degli Ets, un’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione induce a circoscrivere tale procedura ai soli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica.
Tale interpretazione si fonda sui seguenti presupposti di diritto:
In conclusione, tale interpretazione, comunque derivante da un’analisi complessiva delle disposizioni applicabili e non dalla lettura del solo art. 49 del codice del Terzo settore, andrebbe utilmente confermata almeno dalla prassi ministeriale, al fine di non lasciare un vuoto normativo critico.
7.1 La riattivazione della personalità giuridica ordinaria
Per gli enti che avevano conseguito la personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361/2000, e la cui iscrizione nel relativo registro delle persone giuridiche (prefettizio o regionale) era stata sospesa all’atto dell’ingresso nel Runts (art. 22, comma 1-bis del codice del Terzo settore), la cancellazione dal Runts (ove non disposta per scioglimento ed estinzione dell’ente) attiva un automatismo legato alla riattivazione del citato registro delle persone giuridiche per cui:
7.2 Il Divieto di utilizzo della denominazione e degli acronimi
A decorrere dalla data di efficacia della cancellazione dal Runts, è inibito all’ente l’utilizzo, nella denominazione sociale e in ogni forma di comunicazione esterna, delle locuzioni di ente del Terzo settore, organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale nonché dei relativi acronimi di Ets, Odv e Aps (art. 12 del codice).
7.3 Il carattere non interdittivo della cancellazione
Infine, si precisa che la cancellazione dal registro non assume natura di sanzione interdittiva permanente. Salvo i casi di scioglimento definitivo, l’ente conserva infatti la facoltà di presentare una nuova istanza di iscrizione al Runts in un momento successivo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti statutari e operativi richiesti dalla normativa vigente.
