Anche il Terzo settore può fare un servizio di supporto al whistleblowing

Secondo una delibera di Anac, viene riconosciuto il ruolo a titolo gratuito degli Ets nella tutela delle persone che segnalano presunti illeciti. Gli enti convenzionati saranno inseriti in un apposito elenco pubblico

Con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha disposto le linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Le linee guida sono state adottate sulla base del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le cui disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023), il quale ha a sua volta attuato la direttiva dell’Unione europea 2019/1937.

I soggetti coinvolti

La normativa menzionata va a dettare le nuove regole per disciplinare il fenomeno cosiddetto “whistleblowing”, il quale può riguardare sia i soggetti privati che le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda il settore privato, sono interessati gli enti che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

  • abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Per quanto riguarda invece gli enti pubblici interessati, questi sono:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo n. 175 del 2016, anche se quotate.

I canali di segnalazione e i soggetti che li possono attivare

Gli enti menzionati in precedenza sono obbligati a predisporre canali di segnalazione interna, con i quali è possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Fra i soggetti che possono segnalare tali violazioni vi sono in primis i soggetti che svolgono attività lavorativa nell’ambito dei soggetti pubblici e privati, ma vi rientrano anche i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore pubblico e privato.

Oltre al canale interno, la normativa prevede anche i seguenti canali di segnalazione:

  • esterno (Anac);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Il ruolo degli enti del Terzo settore

Fra le novità contenute nella nuova disciplina vi è l’introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore (Ets) che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito.

In tal senso, Anac può stipulare convenzioni con Ets, i quali saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato da Anac sul proprio sito, e potranno a quel punto prestare assistenza e consulenza a titolo gratuito:

  • sulle modalità di segnalazione;
  • sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea;
  • sui diritti della persona coinvolta;
  • sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio, in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione (anche al fine di proteggere al meglio la sua identità) sia il diritto di difesa della persona segnalata.

Sul sito di Anac è possibile reperire maggiori informazioni in merito, oltre che consultare l’elenco degli Ets che ad oggi hanno stipulato le menzionate convenzioni.

© Foto in copertina di Circolo fotografico reatino “Fausto Porfiri” BFI, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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