Organizzazione e rapporti con il Runts, i chiarimenti per il Terzo settore

In un approfondimento del CSV Lazio pubblicato su Reti solidali le risposte della nota del Ministero del lavoro su libri sociali, attività volontaria e cariche sociali, responsabilità in caso di delega ad operare nel registro unico, remunerazione dei consiglieri e nomina e comunicazione dei membri dell’organo di controllo

Nei mesi scorsi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la nota 5003 del 27 marzo 2026 in risposta a una serie di quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dal titolo “Codice del Terzo settore. Quesiti sulla disciplina generale degli ETS, sulla loro organizzazione e sui rapporti con il RUNTS”.

Il testo contiene una serie di precisazioni su temi che vanno dall’organizzazione interna degli enti ai rapporti con il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Per un approfondimento sulla nota, il CSV Lazio ha pubblicato sulla rivista Reti Solidali un articolo dedicato al tema dal titolo “Nota 5003/2026: i chiarimenti importanti per gli Ets”.

Tra i principali focus presenti, c’è il diritto di accesso ai libri sociali, rispetto al quale si ribadisce la necessità per ogni organizzazione di indicare nel proprio statuto, anche solo in termini generali, la possibilità o le modalità di accesso ai libri sociali, stabilendone i limiti nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare anche i rapporti tra gli associati, e di tutela del diritto alla riservatezza di dati personali o sensibili. La nota definisce anche i termini di accesso ai verbali dell’organo di controllo e le possibili modalità con le quali, nelle organizzazioni articolate su più livelli (quali, ad esempio, le reti associative) tali libri possano essere visionati da parte dei livelli di base.

Il testo entra nel merito anche del fondamentale rapporto esistente tra l’attività di volontariato e la titolarità di una carica sociale.

Altro tema centrale della nota è quello relativo alla responsabilità in caso di delega per il deposito di atti nel Runts: in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del delegato, infatti, si stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria eventualmente comminata è applicabile solo agli amministratori e non al delegato inadempiente. Resta ferma la possibilità per il rappresentante legale delegante di rivalersi nei confronti del delegato per mancata esecuzione rispetto al mandato conferito. Il testo entra nel merito anche delle diverse forme di delega previste.

Ulteriore focus affrontato è quello della remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, che è vietata nelle Odv ma è invece ammissibile nelle altre tipologie di Ets, anche senza una specifica indicazione statutaria. Ultimo tema affrontato riguarda gli eventuali componenti supplenti dell’organo di controllo, i quali possono essere nominati solo qualora lo statuto li preveda e i cui nominativi non devono comunque essere comunicati al Runts.

Per saperne di più consulta l’articolo Nota 5003/2026: i chiarimenti importanti per gli Ets”.

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