Come costituire un’associazione in 7 passi

Per rispondere ai dubbi degli aspiranti enti, Arsea srl pubblica una breve guida con tutti gli step per creare un’associazione, dalla valutazione di quale forma giuridica adottare, all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore

La costituzione di una associazione si realizza attraverso i seguenti step:

1) valutazione in merito alla circostanza che l’associazione sia la forma giuridica ottimale attraverso cui organizzare le attività;

2) valutazione in merito a quale tipologia di associazione vogliamo costituire alla luce delle finalità che perseguiamo, all’assenza di scopo di lucro ed ai vincoli che implica, alla presenza o meno di volontari all’interno della compagine associativa, all’affermazione o meno della democraticità e trasparenza gestionale con cui intendiamo caratterizzare il sodalizio.

La scelta di assumere la qualifica di ente del Terzo settore è subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:

-   nasce per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale?

-   svolge attività di interesse generale tipizzate dall’articolo 5 del codice del Terzo settore in via esclusiva o principale?

-   qualora svolga attività diverse da quelle di interesse generale, può dimostrare che siano non solo strumentali ma anche secondarie rispetto alle attività di interesse generale realizzate? È infatti necessario che i relativi ricavi non siano, alternativamente, superiori:

o al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

o al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore;

-   opera in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi? Può quindi essere mutualistica/solidaristica o avere entrambe le nature;

-   può dimostrare che i compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle sole attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b (interventi e prestazioni sanitarie;), g (formazione universitaria e post-universitaria) o h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale)?

-   garantisce ai lavoratori dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui al menzionato articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81?

-   può dimostrare che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda?

La scelta di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale è inoltre subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:

-   può dimostrare che non si qualifica come circolo che dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

-   ha come minimo sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale aderenti?

-   assicura che tra i propri soci non ci sono soggetti con scopo di lucro e se presenta, tra i propri associati, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la loro presenza è subordinata alla condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti? Se tra i soci ci sono pubbliche amministrazioni, può dimostrare che non detengono un ruolo di coordinamento, direzione o controllo?

-   può dimostrare di avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati applicando il criterio capitario (conta quindi il numero di volontari e non il numero di ore prestate dai volontari e dai lavoratori)? Se si avvale collaboratori retribuiti, può dimostrare che il relativo coinvolgimento è necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali?

-   se si avvale di dipendenti o di collaboratori coordinati e continuativi, con tutela assicurativa Inail (il Ministero chiarisce, con la nota 18244 del 30/11/2021, che è necessario prendere in esame esclusivamente queste tipologie di collaboratori retribuiti) può dimostrare che non sono alternativamente superiori a:

  1. a)  50% del numero dei volontari o
  2. b)  5% del numero degli associati?

3) redazione di atto costitutivo e statuto (se intendiamo costituirci come associazione di promozione sociale dovremmo verificare l’implementazione dei requisiti previsti dal codice del Terzo settore, anche alla luce dei significativi interventi di prassi del Ministero del Lavoro, dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto iva come condizione per accedere alle agevolazioni fiscali in materia di iva e per accedere a quelle previste dall’articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi in attesa che siano operative le agevolazioni indicate nel titolo X del codice del Terzo settore, nonché le disposizioni contenute nel codice civile laddove compatibili) in duplice esemplare (l’ideale è avere le firme in originale sui due esemplari anche se l’Agenzia ammette la registrazione dell’atto con le firme in fotocopia/scansione sul secondo esemplare);

4) richiesta di apertura del codice fiscale con Modello AA5/6. Le modalità di presentazione dell’istanza sono specificate nelle Istruzioni al modello ma se si intende presentarla fisicamente presso l’ufficio è necessario prendere appuntamento qui

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action;

5) acquisito il codice fiscale, si procede alla liquidazione dell’imposta di registro (euro 200,00) utilizzando il modello F24. È possibile non applicare le marche da bollo (euro 16,00 ogni 100 righe da applicare su due esemplari) ma è opportuno portare la nota dell’Agenzia delle entrate dell’Emilia-Romagna che garantisce tale possibilità ed è necessario successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore comunicare tale iscrizione all’Agenzia delle entrate;

6) richiesta di registrazione dell’atto all’Agenzia delle entrate - ufficio registrazione atti, sempre previo appuntamento da prendere qui:

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action, dove presentare i due esemplari di atto costitutivo e statuto, il modello 69 previamente compilato, anche se è possibile chiedere assistenza in loco ed il modello F24 da cui risulta versata l’imposta di registro;

7) presentazione di istanza di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sezione associazione di promozione sociale attraverso il portale Runts a cui accedere attraverso https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

La richiesta di attribuzione della partita Iva si effettua esclusivamente quando si intende realizzare attività commerciale.

© Foto in copertina di Enrico Genovesi, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

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