Nuove norme di comportamento degli organi di controllo per il Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti rilascia le norme aggiornate e definitive, aggiungendo anche indicazioni su Odv e Aps, whistleblowing e partecipazione alle assemblee totalitarie. Restano escluse le imprese sociali

È stata pubblicata la versione definitiva delle Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, a cura del Consiglio nazionale dei commercialisti, che aggiorna quello pubblicato nel dicembre 2020.

Come si legge nella comunicazione ufficiale, le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non) che compongono l’organo di controllo degli enti del Terzo settore.

I documenti in questione partono dall’analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all’organo di controllo dal legislatore dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell’articolo affidati dall’articolo 2403 del codice civile al collegio sindacale.

La normativa del Terzo settore attribuisce però all’organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall’altro lato, che l’attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l’ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.

Nel presentare le norme, lo stesso Consiglio nazionale ha specificato che le disposizioni sono di carattere generale e, per questo motivo, devono essere applicate in modo razionale ai casi concreti che il professionista si trova ad affrontare in ragione delle tipicità proprie dell’ente e delle problematiche affrontate.

Le norme vengono pubblicate dopo una fase di consultazione pubblica, e integrano alcuni commenti pervenuti oltre che nuove disposizioni e prassi generale.

In questa prospettiva, sono state aggiunte:

  • la norma 3.2.1. sui controlli specificamente destinati alle organizzazioni di volontariatoe alle associazioni di promozione sociale
  • la norma 3.9.in materia di controlli correlati all’implementazione della normativa sul “whistleblowing
  • la norma 4.2.concernente la partecipazione alle assemblee totalitarie.

Le norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel dlgs n. 112 del 2017 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".

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