RAPPORTO TRA ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

Computo numero collaboratori e soci

L’associazione è una struttura aperta, senza limitazioni numeriche in termini di adesione.

L’associazione di promozione sociale deve dimostrare di:

  • avvalersi prevalentemente dell’apporto gratuito dei propri associati o degli associati delle organizzazioni aderenti;
  • che gli eventuali dipendenti e co.co.co. con Inail siano alternativamente inferiori a:
  1. 5% del totale degli associati;
  2. 50% dei volontari.

In assenza di dipendenti e co.co.co. non è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2. Il Ministero del Lavoro però nel definire come lavoratori che devono essere valutati ai fini del rapporto di cui al punto 2) esclude i lavoratori autonomi occasionali ed i titolari di partita iva a condizione che abbiano rapporti non continuativi con l’associazione. I titolari di partita iva non vengono comunicati nella piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ma incidono nella valutazione del requisito di cui al punto 1) per cui l’associazione con tre titolari di partita iva dovrà dimostrare la presenza di almeno quattro volontari.

Registro soci

L’associazione è una struttura aperta, senza limitazioni numeriche in termini di adesione.

L’associazione di promozione sociale deve dimostrare di:

  • avvalersi prevalentemente dell’apporto gratuito dei propri associati o degli associati delle organizzazioni aderenti;
  • che gli eventuali dipendenti e co.co.co. con Inail siano alternativamente inferiori a:
  1. 5% del totale degli associati;
  2. 50% dei volontari.

Bisogna distinguere tra:

  1. Libro associati, libro sociale divenuto obbligatorio con il Codice del terzo settore (prima rappresentava un onere per dimostrare la genuinità del rapporto associativo ma non un obbligo). L’articolo 15 del CTS prevede infatti che:
  2. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:
  3. a) il libro degli associati o aderenti;
  4. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  5. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
  6. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  7. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
  8. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
  9. Registro volontari (art. 3 Decreto ministeriale del 06/10/2021)

“1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all’art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l’operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

  1. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.
  2. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti associative di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo e ferma restando la titolarità in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro. La rete associativa che mette a disposizione il programma per la gestione del registro dei volontari può accedere ai dati ivi contenuti, anche per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, ma non può provvedere al loro inserimento o alla loro modifica, che resta in capo all’ente. In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, gli enti che hanno utilizzato i programmi informatici conservano copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete”.

La gestione dei volontari nelle cooperative sociali

Alle cooperative sociali si applicano in ogni caso i vincoli definiti dal Codice del terzo settore rispetto alla incompatibilità tra la qualifica di lavoratore e volontario.
Bisognerebbe esaminare lo statuto ma in linea generale è possibile presentare nella compagine sociale anche soci che non si qualificano né come lavoratori né come volontari.
Non essendo contemplato un rapporto di lavoro diretto non si ravvede l’incompatibilità.

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