Con l’approvazione del decreto legge n. 24 del 2022, a partire dal 1° aprile 2022 saranno gradualmente modificate le restrizioni attualmente in vigore per arginare la pandemia e che possono interessare anche le attività delle organizzazioni non profit
Secondo quanto indicato nel decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24, il 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Di conseguenza, cesseranno i poteri emergenziali attribuiti al “Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19”, a cui sono attribuiti poteri per gestire il rientro alla normalità.
È poi istituita un’“Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, che si coordinerà con il Ministero della Salute.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni passaggi:
Il provvedimento stabilisce inoltre:
Qui di seguito le misure principali che possono interessare anche le organizzazioni non profit.
Il dl n. 24 rimodula l’utilizzo del green pass base e di quello rafforzato per attività e servizi.
In particolare:
Graduale eliminazione del green pass base
Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività:
Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato l’accesso ai seguenti servizi e attività:
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile 2022.
Resta fermo fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.
Per quanto riguarda la scuola il dl prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
In particolare, nelle scuole dell’infanzia, in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Nelle scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Inoltre, gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine Ffp2 fino al 30 aprile 2022 per:
Dal 1 aprile 2022 nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.
Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Resta fermo l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
Dal 1 aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus.
Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina Ffp2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).
Foto di Jeyaratnam Caniceus da Pixabay