Verso la fine dello stato di emergenza: le nuove misure Covid-19

Con l’approvazione del decreto legge n. 24 del 2022, a partire dal 1° aprile 2022 saranno gradualmente modificate le restrizioni attualmente in vigore per arginare la pandemia e che possono interessare anche le attività delle organizzazioni non profit

Secondo quanto indicato nel decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24, il 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Di conseguenza, cesseranno i poteri emergenziali attribuiti al “Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19”, a cui sono attribuiti poteri per gestire il rientro alla normalità.

È poi istituita un’“Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, che si coordinerà con il Ministero della Salute.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni passaggi:

  • fine del sistema delle zone colorate (rossa, arancione, gialla, bianca);
  • graduale superamento della certificazione verde (green pass);
  • eliminazione delle quarantene precauzionali;
  • termine dello stato di emergenza, già deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, fissato al 31 marzo 2022.

Il provvedimento stabilisce inoltre:

  • obbligo di mascherine: viene previsto fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • capienze degli impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1 aprile 2022;
  • protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della Salute.

Qui di seguito le misure principali che possono interessare anche le organizzazioni non profit.

Green pass per attività e servizi

Il dl n. 24 rimodula l’utilizzo del green pass base e di quello rafforzato per attività e servizi.

In particolare:

Graduale eliminazione del green pass base

Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti   muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
  • utilizzo di aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità e autobus adibiti a servizi di trasporto di persone.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile 2022.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità

Resta fermo fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa. 

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il dl prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

In particolare, nelle scuole dell’infanzia, in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Nelle scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Inoltre, gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Utilizzo delle mascherine

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine Ffp2 fino al 30 aprile 2022 per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita);
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.

Dal 1 aprile 2022 nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.

Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Resta fermo l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento

Dal 1 aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus.

Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina Ffp2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Foto di Jeyaratnam Caniceus da Pixabay

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