Scadenze di fine giugno per il Terzo settore: tutti gli obblighi di trasparenza

Dal deposito dei bilanci al registro unico nazionale all’aggiornamento dei dati e alla pubblicazione dei compensi. Una guida pratica a termini, adempimenti e sanzioni per gli enti

Si avvicina la fine di giugno, la quale rappresenta un periodo fondamentale soprattutto per gli enti del Terzo settore o per molti di essi, chiamati a porre in essere in modo ordinario alcune misure di trasparenza previste dal codice del Terzo settore.

In questo articolo proviamo a fare il punto rispetto a quali siano nello specifico tali obblighi e scadenze previsti per gli Ets, e a come gli enti vi possano adempiere.

Il deposito dei bilanci

Il codice del Terzo settore dispone che gli Ets debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) alcuni fondamentali documenti, fra cui:

  1. il bilancio di esercizio, la cui redazione e deposito presso il Runts sono obbligatori per tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro dimensione economica. Gli Ets devono redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 2020. In relazione a questi ultimi, si ricorda che il nuovo modello di rendiconto per cassa aggregato (Modello E), introdotto recentemente dal decreto ministeriale 18 febbraio 2026, potrà essere utilizzato solo a partire dalla redazione del bilancio 2026 e non potrà quindi essere adottato per il bilancio 2025. Per un approfondimento sul tema si rinvia all’articolo Bilancio 2025: rendiconto semplificato anche per i piccoli enti con personalità giuridica”;
  2. il bilancio sociale, la cui redazione, pubblicazione sul sito internet dell’ente e deposito al Runts riguarda i soli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro. Si ricorda che il bilancio sociale degli Ets deve essere redatto secondo le linee guida ministeriali disposte con decreto del 4 luglio 2019.
  3. i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi. Si fa riferimento alle raccolte previste e disciplinate dall’articolo 143, comma 3, del dpr 917 del 1986 (Tuir) per gli enti non commerciali in generale, e dall’articolo 79, comma 4, lettera a) per gli Ets non commerciali. Entrambe le tipologie di enti, nel momento in cui decidono di porre in essere tali raccolte, sono tenute a redigere per ogni raccolta un apposito rendiconto contenente le entrate e le uscite della manifestazione, oltre che una breve descrizione dell’evento. Il rendiconto menzionato deve essere predisposto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, e deve essere conservato insieme alle altre scritture contabili.

Rispetto alla generalità degli enti non lucrativi, gli Ets hanno l’ulteriore obbligo di depositare in via telematica al Runts (allegandoli al bilancio di esercizio) i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, redatti utilizzando l’apposito modello ministeriale.

Per depositare tali documenti è necessario effettuare sul Runts una pratica di “deposito bilancio”. Si ricorda che da qualche mese è attiva la nuova funzionalità di delega, la quale assegna al legale rappresentante dell’ente la possibilità di delegare un’altra persona per la gestione di tutte le pratiche effettuabili sul Runts. Per un approfondimento sul tema, si rinvia all’articolo “Registro unico Terzo settore, attiva la nuova funzione di delega”.

Il deposito al Runts dei documenti appena illustrati deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.

Gli Ets che hanno da statuto l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale (1° gennaio-31 dicembre), i quali rappresentano sicuramente la casistica più frequente, hanno quindi come scadenza per depositare i bilanci quella del prossimo 29 giugno.

Per quanto riguarda invece gli Ets che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (i quali, si ricorda, se non rivestono la qualifica di impresa sociale sono soggetti all’iscrizione non solo nel Runts ma anche al registro delle imprese), il termine per il deposito al registro imprese dei documenti menzionati in precedenza è quello dei 60 giorni successivi all’approvazione degli stessi. Per completezza di informazione, si ricorda che le cooperative sociali debbono depositare il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale entro 30 giorni dall’approvazione.

Per ulteriori approfondimenti sul tema dei bilanci, si segnalano i seguenti documenti e guide presenti sul sito di Cantiere Terzo Settore:

L’aggiornamento del numero di associati, volontari e lavoratori

Fra gli adempimenti in materia di trasparenza legati all’iscrizione al Runts vi è anche l’aggiornamento nel Runts del numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tale adempimento, in origine previsto solamente per le organizzazioni di volontariato (Odv) e per le associazioni di promozione sociale (Aps), a seguito delle modifiche disposte al decreto ministeriale n. 106 del 2020 (dal decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026) è stato esteso a tutti gli enti del Terzo settore.

Il termine che gli Ets devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quindi quello del prossimo 30 giugno 2026, e il riferimento è rappresentato dai dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori al 31 dicembre 2025. L’aggiornamento deve essere effettuato solamente qualora tali dati siano effettivamente variati rispetto a quelli comunicati in precedenza e quindi già presenti nel Runts.

Per comunicare i nuovi dati, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.

Si ricorda, infine, che tutti gli Ets sono comunque tenuti ad aggiornare gli altri dati segnalati in sede di iscrizione (articolo 8, comma 6 del decreto ministeriale 106/2020).

Per maggiori approfondimenti sul tema si segnala la sezione del sito di Cantiere Terzo Settore “Come utilizzare la piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore

La comunicazione della perdita (o del riacquisto) della qualifica di ente non commerciale

Le modifiche effettuate al decreto ministeriale n. 106 del 2020 hanno precisato come oggetto di comunicazione al Runts non sia solamente la perdita della qualifica fiscale di “ente non commerciale” (passando quindi da ente non commerciale ad ente commerciale) ma anche l’eventuale riacquisto della stessa (mutando tale qualifica da ente commerciale ad ente non commerciale).

Altra modifica fondamentale ha riguardato le tempistiche relative a tale comunicazione, che deve sempre essere effettuata entro 30 giorni, i quali però non decorrono più dalla chiusura del periodo di imposta nel quale il cambio di qualifica si è realizzato, ma dall’approvazione del bilancio relativo al periodo d’imposta nel quale tale mutamento di qualifica si è verificato.

Le sanzioni previste per il mancato deposito dei documenti o aggiornamento delle informazioni al Runts

L’importanza di porre in essere in modo corretto e puntuale le misure di trasparenza legate al Runts è evidente anche in relazione al sistema di sanzioni che il codice del Terzo settore collega al mancato adempimento.

Qualora gli enti del Terzo settore non depositino i bilanci oppure non aggiornino le informazioni in merito agli associati, volontari e lavoratori entro le scadenze evidenziate, gli uffici competenti del Runts possono far scattare la cosiddetta “diffida ad adempiere”. Tale meccanismo (previsto dall’articolo 48, comma 4 del codice del Terzo settore) si sostanzia nell’assegnare all’ente un nuovo termine (non inferiore a 30 giorni ma non superiore a 180), questa volta perentorio: in caso di ulteriore mancato adempimento, l’ente sarà cancellato dal Runts. In aggiunta, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per gli amministratori, i quali sono considerati responsabili del mancato deposito o aggiornamento.

La pubblicazione dei compensi erogati ad amministratori, dirigenti ed associati

Il codice del Terzo settore (articolo 14, comma 2) prevede la pubblicazione annuale degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati: tale adempimento si applica però non a tutti gli Ets ma solamente a quelli che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori a 100.000 euro.

Tale pubblicazione deve essere effettuata dall’ente sul proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui l’ente aderisce.

Pur non fissando il codice del Terzo settore un termine specifico entro cui pubblicare sul sito tali informazioni, si ritiene ragionevole prendere come riferimento quello per il deposito dei bilanci al Runts: nel caso di Ets con esercizio sociale coincidente con l’anno legale, il consiglio è quindi quello di procedere alla pubblicazione entro il prossimo 29 giugno.

La nota ministeriale n. 293 del 12 gennaio 2021 ha fornito alcune precisazioni sulla disposizione in esame, stabilendo che le informazioni sui compensi possano avvenire anche in forma anonima, ogniqualvolta sia possibile diffondere un’informativa valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria. È invece da ritenersi insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione.

Nel caso in cui un Ets con entrate annuali superiori a 100.000 euro, non abbia erogato nell’annualità di riferimento somme a titolo di emolumenti, compensi o corrispettivi nei termini sopra indicati, è comunque opportuno proceda alla pubblicazione con apposita dichiarazione.

Per maggiori approfondimenti sul tema si segnala il modello per la pubblicazione di emolumenti, compensi e corrispettivi ex articolo 14, comma 2 del codice del Terzo settore.

La pubblicazione dei contributi pubblici erogati ad enti non profit

Il prossimo 30 giugno è, infine, il termine relativo alla pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente dagli enti non profit in generale, qualora tali contributi siano pari o superiori a 10.000 euro.

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo “Pubblicazione contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno”.

Il quadro degli adempimenti

Nella tabella sottostante si riepilogano le misure di trasparenza descritte nel presente articolo.

TIPOLOGIA DI ENTE

ADEMPIMENTO

SCADENZA

Ets con esercizio sociale 01/01-31/12

Deposito del bilancio di esercizio al Runts

Entro il 29 giugno 2026

Ets non commerciali, con esercizio sociale 01/01-31/12, che nel 2025 hanno realizzato raccolte pubbliche occasionali di fondi

Deposito al Runts dei rendiconti di tali raccolte

 Entro il 29 giugno 2026

Ets con esercizio sociale 01/01-31/12, che nel 2025 hanno avuto entrate superiori ad 1 milione di euro

Deposito al Runts del bilancio sociale e pubblicazione sul sito internet dell’ente

Entro il 29 giugno 2026

Ets che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale

Deposito al registro imprese del bilancio di esercizio

Entro 60 giorni dall’approvazione

Ets che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, che nel 2025 hanno avuto entrate superiori ad 1 milione di euro

Deposito al registro imprese del bilancio sociale e pubblicazione sul sito internet dell’ente

Entro 60 giorni dall’approvazione

Cooperative sociali

Deposito al registro imprese del bilancio di esercizio e del bilancio sociale

Entro 30 giorni dall’approvazione

Tutti gli Ets

Aggiornamento al Runts del numero di associati, volontari e di eventuali lavoratori

Entro il 30 giugno 2026 con riferimento al 31 dicembre 2025

Tutti gli Ets

Comunicazione della perdita o del riacquisto della qualifica fiscale di ente non commerciale

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2025

Ets che nel 2025 hanno avuto entrate superiori a 100.000 euro

Pubblicazione sul sito internet dell’ente (o sul sito della rete associativa cui l’ente aderisce) dei compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati

Non prevista in modo specifico

 

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