Controlli agli enti del Terzo settore: verificare la regolarità, rispettare l’autonomia

L'adozione dei modelli di verbale segna un passaggio importante per un sistema che andrà a rafforzare la trasparenza e la credibilità del settore, ma che dovrà rispettare i confini stabiliti dalla normativa e valorizzare la funzione di accompagnamento delle organizzazioni

In questo articolo:

  • Controlli sugli enti del Terzo settore: cosa prevede l'articolo 93 del Codice del Terzo settore
  • Modelli di verbale approvati dal decreto ministeriale n. 125/2025
  • Qual è il perimetro dei controlli sugli enti iscritti al Runts
  • Differenza tra controlli Runts, controlli fiscali e ispezioni del lavoro
  • Autonomia degli enti e limiti dell'attività di verifica
  • Controlli ordinari e straordinari: come si svolgono
  • Principio di proporzionalità nelle richieste documentali
  • Semplificazioni per gli enti con entrate inferiori a 60.000 euro
  • Regolarizzazione delle irregolarità e funzione di accompagnamento
  • Ruolo di reti associative e Centri di servizio per il volontariato (Csv)

 

Il sistema dei controlli sugli enti del Terzo settore nelle settimane scorse, come già segnalato con un nostro articolo, ha fatto un altro passo avanti con l’approvazione dei modelli di verbale per i controlli ordinari e straordinari.

Si tratta di un passaggio rilevante, che porrà agli enti e ai soggetti incaricati delle verifiche alcune questioni interpretative e operative. A richiamarle è anche il professor Antonio Fici, nel recente breve saggio Il Terzo settore alla prova dei controlli. Modelli di verbale, questioni operative e riflessioni “de iure condendo”, pubblicato su Terzjus, che offre importanti spunti di riflessione sulla natura e sui limiti dei controlli.

Qual è il perimetro dei controlli?

Il primo elemento da chiarire riguarda le finalità delle verifiche.

L'articolo 93 del codice del Terzo settore e il decreto ministeriale n. 125/2025 individuano un perimetro preciso: accertare la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e l'adempimento degli obblighi connessi all'iscrizione.

Non si tratta, dunque, di un controllo generale su ogni aspetto della vita dell'ente, ma di una verifica della conformità ai requisiti che ne giustificano la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).

Questa distinzione è fondamentale. Gli enti del Terzo settore sono soggetti a numerose disposizioni, che riguardano anche il lavoro, la fiscalità, la sicurezza, le autorizzazioni e le discipline specifiche delle attività esercitate. Il rispetto di tali norme rimane obbligatorio, ma la relativa verifica compete alle amministrazioni e agli organismi individuati dalla legge.

Il controllo Runts non può quindi trasformarsi in un accertamento fiscale, in un'ispezione del lavoro o in una revisione contabile generalizzata. Eventuali violazioni di discipline esterne al codice rilevano nell'ambito di questi controlli quando incidono sui requisiti qualificanti dell'ente, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni.

Lo stesso articolo 93 distingue, ad esempio, i controlli sulla permanenza della qualifica di Ets da quelli amministrativi e contabili sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, attribuiti alle amministrazioni eroganti.

Legittimità o merito: dove finisce il controllo

Un secondo principio riguarda il rispetto dell'autonomia degli Ets. Come evidenzia Fici, i controlli devono riguardare la legittimità dei comportamenti, non l'opportunità delle scelte associative e gestionali. Non compete al controllore stabilire se un'iniziativa sia stata più conveniente di un'altra o se una determinata decisione organizzativa fosse preferibile, purché siano rispettati i vincoli di legge.

Analogamente, non ogni inosservanza dello statuto determina automaticamente una violazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Runts. Occorre distinguere le irregolarità che producono conseguenze interne o civilistiche da quelle che compromettono il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa del Terzo settore, tenendo conto delle specifiche disposizioni applicabili alle diverse forme giuridiche.

È una distinzione essenziale per evitare che il controllo amministrativo si traduca in un'ingerenza nell'autonomia delle organizzazioni.

Controlli triennali, documenti e soglia dei 60.000 euro

Il decreto n. 125/2025 prevede che i controlli ordinari, programmati con cadenza triennale, si svolgano principalmente attraverso l'esame della documentazione già depositata nel Runts e di quella eventualmente richiesta agli enti. Le verifiche presso la sede dell'organizzazione rappresentano una possibilità, non un passaggio obbligatorio. Da questa impostazione discende l'esigenza di applicare un criterio di proporzionalità: richiedere soltanto i documenti effettivamente necessari, evitare duplicazioni e privilegiare, quando adeguate, verifiche mirate o a campione.

Lo stesso decreto introduce una significativa semplificazione per gli enti che, nel triennio precedente, abbiano depositato bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui, limitando gli aspetti oggetto del controllo ordinario.

L'efficacia di una verifica non si misura dalla quantità dei documenti richiesti, ma dalla capacità di accertare gli elementi realmente rilevanti.

Dalla verifica all'accompagnamento

I controlli rappresentano una garanzia per i cittadini, i donatori, le amministrazioni pubbliche e per gli stessi enti che operano correttamente. Ma il loro valore non può essere ricondotto esclusivamente all'individuazione delle irregolarità. La normativa prevede infatti la possibilità di regolarizzare le situazioni sanabili, prima dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio Runts.

In questa prospettiva, il controllo deve essere rigoroso e imparziale, senza assumere una logica punitiva. Può anzi diventare un'occasione per migliorare la qualità organizzativa, rafforzare la trasparenza e promuovere una maggiore consapevolezza degli obblighi connessi alla qualifica di Ets.

Un ruolo importante possono svolgerlo le reti associative e i Centri di servizio per il volontariato, chiamati dalla normativa, quando autorizzati, a concorrere al sistema dei controlli ordinari. La loro conoscenza delle organizzazioni e delle differenti realtà territoriali può contribuire a coniugare rigore, competenza e accompagnamento.

 

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