L’aggiornamento delle informazioni

La trasmissione di atti e informazioni

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LA TRASMISSIONE DI ATTI E INFORMAZIONI AL RUNTS

Ciascun ente del Terzo settore (Ets), successivamente alla sua iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate specifiche informazioni comunicate al momento dell’iscrizione, nonché a depositare determinati documenti.

Nella Tabella 8 sono elencate le tipologie di informazioni e documenti che gli enti del Terzo settore sono chiamati ad aggiornare e al controllo che il competente ufficio del Runts è chiamato a svolgere.

TABELLA 8

LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AL RUNTS
(Art. 20, decreto Runts)

CIASCUN ETS
    1. Una volta iscritto al Runts deve, esclusivamente in via telematica:
    • tenere aggiornate, entro 30 giorni dalla modifica, le informazioni comunicate con la domanda di iscrizione e indicate all’art. 8, c. 6 del decreto Runts (vedi “schema 1”);
    • depositare, di regola entro 30 giorni dalla modifica:
      1. le modifiche dell’atto costitutivo/statuto;
      2. il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, nel caso in cui è previsto, il bilancio sociale (tali documenti devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno);
      3. le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
      4. i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
      5. la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro i 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui essa si è verificata);
      6. altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento, comprese quelle indicate dall’art.20, c.1, lett. f) del decreto Runts;
      7. l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

Gli aggiornamenti e i depositi di cui al punto 1 sono effettuati utilizzando la specifica modulistica, di cui all’allegato tecnico B) al decreto Runts, a cura dei seguenti soggetti:

    • il rappresentante legale dell’Ets o, in alternativa, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce;
    • uno o più amministratori dell’Ets o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo, a meno che nel registro non siano individuate specifiche limitazioni;
    • un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.
CIASCUN UFFICIO COMPETENTE DEL RUNTS
    1. Verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione sul Runts.
    2. Ricevute eventuali modifiche dell’atto costitutivo/statuto:
      • ne verifica, entro 60 giorni, la conformità alle disposizioni del Cts. Al procedimento in esame si applica l’art. 9 del decreto Runts, relativo al procedimento di iscrizione, in quanto compatibile (vedi….);
      • in caso di provvedimento di diniego, qualora l’organo statutariamente preposto non abbia, entro 60 giorni, annullato la variazione statutaria oppure presentato istanza di migrazione in una sezione del Runts diversa da quella di appartenenza, l’ufficio procede alla cancellazione dell’ente dal registro.

4. Può provvedere a modificare d’ufficio informazioni o ad iscrivere atti ad esso pervenuti anche da altre amministrazioni, oppure che abbia acquisiti nell’attività di revisione e controllo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATI ENTI

Nella Tabella 9 vengono elencate le specificità nel processo di trasmissione di documenti e informazioni che riguardano particolari tipologie di Ets.

TABELLA 9

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI ENTI

Gli atti di cui alle lettere a) e c) del punto 1 della Tabella 8 acquistano efficacia solo a seguito della loro iscrizione nel Runts; in mancanza, sono opponibili ai terzi solo se si provi che essi ne erano a conoscenza.

Per le sole fondazioni:

    • i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dal competente ufficio del Runts;
    • nel caso di trasformazioni, fusioni e scissioni, l’ufficio competente, entro 60 giorni, verifica la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nei confronti degli enti risultanti dalle operazioni compiute o la sussistenza degli stessi nel caso di enti di nuova costituzione. Ove l’ente risultante dalle operazioni abbia personalità giuridica, la verifica della sussistenza delle condizioni compete al notaio, e si seguono le disposizioni dell’art. 22 del Cts.
ODV E APS

In caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di legge (meno di 7 persone fisiche o 3 Odv/Aps), aggiornano l’informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (se non riescono ad integrare il numero entro un anno l’ente è cancellato dal Runts, a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un’altra sezione).

Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre precedente, aggiornano il numero:

    • degli associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per numero di persone fisiche ed identificativi di enti non persone fisiche (specificando per questi ultimi in quale sezione del Runts sono iscritti);
    • di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;
    • dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
    • dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.
ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Devono tenere aggiornate, entro 30 giorni dalla modifica, le informazioni comunicate con la domanda di iscrizione e indicate all’art. 14, c. 3 del decreto Runts.

Riguardo agli atti e ai documenti da depositare, si fa riferimento a quelli elencati al punto 1 della Tabella 8, lettere dalla a) alla g), con le seguenti specificazioni:

    • in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, devono depositare il regolamento;
    • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, ove previsto, il bilancio sociale, sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;

riguardo alle operazioni straordinarie, devono essere depositati i provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato, unitamente all’atto della competente autorità religiosa che autorizza l’operazione o che dichiara tale autorizzazione non necessaria.

LE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO

Il rappresentante legale o gli amministratori dell’ente sono responsabili dell’inadempimento relativo alla trasmissione degli atti, documenti e informazioni descritti nelle tabelle precedenti, così come della completezza e veridicità delle informazioni.

Nel caso in cui la trasmissione di atti e di informazioni avvenga oltre i termini di legge, è prevista a carico degli amministratori una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, aumentata di un terzo se riguarda l’omesso deposito dei bilanci.

In caso di inadempimento, il competente ufficio del Runts diffida l’ente ad adempiere, assegnandogli un termine non superiore a 180 giorni ed avvisandolo che, in caso di mancata ottemperanza, l’ente sarà cancellato dal registro.

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