L’iscrizione degli enti senza personalità giuridica

Effetti e procedimento

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EFFETTI DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) determina l’effettiva assunzione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets) da parte dell’ente che l’abbia richiesta (effetto costitutivo dell’iscrizione), ed è il presupposto per la fruizione di tutti i benefici previsti dal codice del Terzo settore (Cts) e in generale dalle disposizioni di legge previste per gli Ets.

Qualora l’ente presenti richiesta di acquisizione della personalità giuridica (art. 22 del Cts), l’iscrizione ha effetti costitutivi anche in relazione all’acquisizione della stessa.

La fruizione dei benefici specifici previsti per ciascuna tipologia particolare di Ets deriva dall’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni che compongono il registro unico, fatto salvo per gli enti la cui iscrizione nel registro imprese vale quale iscrizione al Runts (imprese sociali e cooperative sociali, tenute all’iscrizione nelle apposite sezioni del registro imprese).

L’iscrizione obbliga gli enti ad utilizzare nella denominazione, in tutti gli atti a rilevanza esterna, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, le locuzioni o gli acronimi previsti per ciascuna tipologia di Ets. In particolare, l’acronimo “Ets” o la locuzione “ente del Terzo settore” devono obbligatoriamente essere previsti nello statuto (ed utilizzati) dalle organizzazioni iscritte alla sezione “altri enti del Terzo settore” (sezione g).

Per gli enti appartenenti alle altre sezioni, fatto obbligo della previsione ed utilizzo degli specifici acronimi o locuzioni per essi previsti, è comunque possibile, in aggiunta, l’utilizzo dell’acronimo “Ets” o della locuzione “ente del Terzo settore”: per esemplificare, per un’organizzazione di volontariato è sufficiente utilizzare (nella denominazione e negli atti esterni) l’acronimo “Odv” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato”, ma è possibile (seppur non obbligatorio) aggiungere anche l’acronimo “Ets” o la locuzione “ente del Terzo settore”.

Particolare attenzione deve porsi in merito all’utilizzo illegittimo delle locuzioni ed acronimi da parte di enti che non siano in possesso della relativa qualifica, in quanto è prevista una specifica sanzione da 2.500 euro a 10.000 euro, raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità (art. 91 del Cts).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

È possibile presentare domanda di iscrizione al Runts fin dal momento in cui esso diviene operativo.

A tal fine, l’ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale è istituito l’ufficio statale del Runts, deve, in base allo stadio di realizzazione del sistema telematico, individuare un’apposita data (d’ora in poi indicata come “data x”): a decorrere dal giorno successivo a tale data, gli enti possono presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro unico. Tale termine viene pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora, a partire dalla data x, non siano ancora pienamente applicabili le procedure telematiche, gli enti possono comunque presentare domanda di iscrizione al registro unico utilizzando una modulistica uniforme sull’intero territorio nazionale, disponibile sul portale Runts. La presentazione delle domande avviene secondo le indicazioni presenti sul citato portale, in cui deve essere comunicata anche la data di decorrenza e attivazione delle procedure telematiche ordinarie.

Tra i requisiti per l’iscrizione merita specifica attenzione l’obbligo di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle entrate, anche per gli enti privi di personalità giuridica, requisito non previsto espressamente dal codice del Terzo settore ma introdotto dal decreto Runts. Inoltre, per gli enti già costituiti ma che non siano in grado di produrre l’atto costitutivo (ad esempio nel caso in cui sia stato smarrito), è prevista la possibilità di dichiararne l’insussistenza o l’irrecuperabilità tramite autocertificazione.

L’iscrizione è gratuita, ad esclusione dell’eventuale pagamento dell’imposta di bollo e di registro sulla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Si ricorda che ogni ente che desideri ottenere l’iscrizione al Runts deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e, quasi certamente, della firma digitale collegata: questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche.

In merito al procedimento di iscrizione (art. 8 del decreto Runts), si ritiene utile proporre due schemi riassuntivi per individuare gli aspetti essenziali legati alla presentazione della domanda ed alla relativa validazione della stessa.

Nello “schema 1” sono elencate le diverse tipologie di Ets che presentano la domanda di iscrizione presso gli uffici regionali o provinciali competenti, mentre lo “schema 2” riepiloga la situazione per le reti associative, tenute a presentare la domanda presso l’ufficio statale del Runts. In nessuno dei due schemi è fatta menzione delle imprese sociali, delle cooperative sociali e delle società di mutuo soccorso (diverse da quelle di cui all’art. 44, c. 2 del Cts), in quanto per tali enti il requisito dell’iscrizione al Runts è soddisfatto attraverso l’inserimento nelle apposite sezioni del registro imprese.

Si ricorda che gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma commerciale sono tenuti all’iscrizione anche nel registro delle imprese, sia che abbiano già conseguito l’iscrizione al Runts sia che vogliano acquisirla. Ad essi si applicano gli adempimenti in materia di tenuta delle scritture contabili (art. 13, c. 4) e di redazione e deposito del bilancio di esercizio (art. 13, c. 5) previsti dal Cts.

SCHEMA 1

ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO PER ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA
 (sezioni a, b, c, f, g) - Art. 8, decreto Runts

- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
- ENTI FILANTROPICI
-SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (SE NON ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE)
- ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

Chi presenta la domanda:
Il rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.
Invio della domanda:
In modalità telematica all’ufficio del Runts della Regione o Provincia autonoma in cui l’ente ha sede legale. Ogni ente presenta una propria istanza. Non è ammessa un’istanza multipla per più enti.
Allegati alla domanda:
a) Atto costitutivo;
b) Statuto registrato;
c) Se ente costituito da uno o più esercizi, ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi, se disponibili, e copie dei verbali assembleari di approvazione;
d) Se ente affiliato a rete associativa, attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale della rete. Se affiliato a più reti, attestazione da parte del rappresentante legale di ciascuna rete;
e) Nel caso in cui l’ente superi per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all’art. 31 del Cts, necessaria acquisizione delle informazioni antimafia.
Informazioni contenute nella domanda di iscrizione:
a) Indicazione della sezione del Runts in cui si chiede l'iscrizione;
b) Denominazione;
c) Codice fiscale;
d) Eventuale partita IVA;
e) Forma giuridica;
f) Sede legale;
g) Indirizzo di posta elettronica certificata;
h) Contatto telefonico;
i) Sedi secondarie, se presenti (non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di enti eventualmente affiliati che siano dotati di un proprio differente codice fiscale rispetto all’ente che chiede l’iscrizione);
j) Data di costituzione;
k) Attività di interesse generale scelte e che l’ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
l) Previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse, ex art. 6 del Cts;
m) Indicazione del codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l’ente eventualmente aderisce;
n) Generalità di tutti coloro che abbiano cariche sociali con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni, e della data di nomina. Nel caso in cui siano istituiti gli organi di controllo e di revisione, vanno allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche;
o) Eventuale iscrizione al registro imprese, nel caso in cui l’ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
p) Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al 5 per mille;
q) Dichiarazione presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ex art. 79, c. 5 Cts;
s) Indirizzo del sito internet, se disponibile.
RICORDA!
r) Solo per Odv e Aps

  • numero di associati cui sia riconosciuto il diritto di voto distinti per persone fisiche o enti e, in quest’ultimo caso, specificando se ciascun ente associato sia iscritto o meno alla medesima sezione del Runts per cui si chiede l’iscrizione;
  • numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;
  • numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
  • numero di volontari degli enti aderenti di cui l’Odv o Aps che chiede l’iscrizione si avvalga.

 

SCHEMA 2

ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO PER ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA
(sezione e) - Art. 9, decreto Runts

RETI ASSOCIATIVE

Chi presenta la domanda:
Il rappresentante legale dell’ente.

Invio della domanda:
In modalità telematica all’ufficio statale del Runts.

Allegati alla domanda:
Dalla lettera a) alla lettera e)
, gli stessi allegati di cui allo “schema 1”, in quanto compatibili;
f) i riferimenti degli Ets aderenti, anche in via indiretta, necessari a verificare il requisito numerico e territoriale richiesto per essere rete associativa “di base” (art. 41, c. 1 del Cts) o rete associativa nazionale;

g) l’indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attività previste per le reti associative ed, eventualmente, nello specifico per le reti associative nazionali;

h) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun componente dell’organo di amministrazione circa la presenza dei requisiti di onorabilità (art. 41, c. 5 del Cts).

Informazioni contenute nella domanda di iscrizione:
Le stesse informazioni elencate allo “schema 1”, in quanto compatibili.

PROCEDURA E VERIFICA DEI TERMINI

La procedura di verifica della domanda da parte dell’ufficio competente avviene sulla piattaforma informatica del Runts. L’ufficio verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione.

Nel caso in cui la domanda risulti corretta e completa e sussistano tutte le condizioni previste dal Cts, l’ufficio competente, entro 60 giorni, iscrive con apposito provvedimento l’ente richiedente nella sezione del Runts indicata nella domanda di iscrizione. Nel caso in cui la domanda risulti non corretta o incompleta oppure necessiti di integrazioni o chiarimenti, l’ufficio, entro il termine dei 60 giorni di cui dispone, invita l’ente a completare, integrare o rettificare la domanda, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla richiesta.

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, oppure dalla scadenza del termine assegnato all’ente per produrla, l’ufficio procede all’iscrizione oppure comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, dando luogo a tutti i susseguenti atti sino alla conclusione del procedimento.

Nel caso di atto costitutivo/statuto redatto in conformità al modello tipizzato predisposto da una rete associativa (art. 47, c.5 del Cts) cui l’ente aderisca, e fatta salva la regolarità formale della restante documentazione, i precedenti termini di 60 giorni sono ridotti alla metà.

In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio del Runts nei termini previsti, si applica il meccanismo del “silenzio assenso” e, pertanto, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.

Per quanto riguarda le reti associative, la competenza è dell’ufficio statale del Runts e il procedimento segue le stesse modalità e tempistiche di quelle sin qui menzionate.

Nel caso in cui la rete associativa richieda l’iscrizione anche in un’altra sezione del registro, la competenza è sempre in capo all’ufficio statale. In caso l’istruttoria sia positiva per entrambe le sezioni, l’ufficio statale comunica all’ufficio regionale o provinciale territorialmente competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti associative” ai fini dell’automatica iscrizione dell’ente nell’ulteriore sezione scelta, con pari decorrenza. Nel caso in cui invece l’iscrizione nella sezione “reti associative” sia respinta, l’intera istanza risulta respinta. In caso di diniego di iscrizione, l’ente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) competente per territorio.

Contro i provvedimenti dell’ufficio statale del Runts, l’eventuale ricorso deve essere proposto innanzi al Tar del Lazio.

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