L’iscrizione di particolari tipologie di enti

Società mutuo soccorso, enti di protezione civile, enti religiosi, Ong

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LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Le società di mutuo soccorso rappresentano una particolare tipologia di enti del Terzo settore (Ets), e sono disciplinate dalla legge n. 3818 del 1886 e dagli articoli da 42 a 44 del codice del Terzo settore (Cts).

Sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro imprese, oltre che in automatico nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative.

Le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi non sono soggette all’obbligo di registrazione presso il registro imprese, potendo richiedere di essere iscritte nella sezione f) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Le società di mutuo soccorso già esistenti al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Cts) che, entro il 31 dicembre 2021, si siano trasformate in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (Aps), possono conservare il proprio patrimonio senza essere soggette all’obbligo di devoluzione dello stesso. Tale previsione si applica anche se l’ente non abbia adempiuto all’iscrizione nel registro imprese.

Le società di mutuo soccorso che invece si trasformano dopo il 31 dicembre 2021 sono tenute a devolvere il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Il decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts) prevede specifiche disposizioni per l’iscrizione delle società di mutuo soccorso, le quali vengono riepilogate nella successiva Tabella 7.

TABELLA 7

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
(Art. 12, decreto Runts)

CARATTERISTICHE INDICAZIONI
Enti con versamento annuo di contributi associativi pari o non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi Iscritti nella sezione “imprese sociali” presso il registro imprese

Qualora vogliano iscriversi al Runts (sezione f), la procedura prevede:

    • istanza telematica, formata ed inviata secondo le specifiche contenute nell’allegato tecnico A) al decreto Runts, da inviarsi all’ufficio del registro imprese territorialmente competente;
    • a seguito dell’istanza, l’ufficio del registro imprese cancella l’ente dalla sezione delle imprese sociali e lo comunica all’ufficio del Runts territorialmente competente;
    • l’ufficio del Runts, ricevuta la comunicazione, provvede ad iscrivere l’ente nella sezione f), con la medesima decorrenza della cancellazione dal registro imprese.

Il procedimento di cui sopra può avvenire senza intervento del notaio nel caso in cui non siano effettuate modiche allo statuto dell’ente.

Non iscritti al registro imprese Qualora vogliano iscriversi al Runts (sezione f), la domanda di iscrizione dovrà essere presentata ai sensi degli articoli da 15 a 19 del decreto Runts, seguendo le procedure descritte (vedi "Tabella 1" e "Tabella 2").
Enti con versamento annuo di contributi associativi superiore a 50.000 euro e/o che gestiscono fondi sanitari integrativi Devono iscriversi al registro imprese nella sezione “imprese sociali”: tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione f) del Runts.

GLI ENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Gli enti che intendano indicare nella richiesta di iscrizione al Runts l’attività di protezione civile (art. 5, c. 1, lett. y del Cts), devono previamente iscriversi nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, istituito in base all’art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Gli enti iscritti in questo elenco, ai sensi dell’art. 11 del decreto Runts, possono iscriversi nelle seguenti sezioni del registro unico:

  1. “reti associative”, se in possesso dei requisiti previsti per essere definite tali dal codice del Terzo settore e dall’art. 33 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
  2. altri enti del Terzo settore”, se trattasi di gruppi comunali, intercomunali o provinciali di protezione civile di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
  3. nella sezione di cui al precedente punto oppure in altra tra le sezioni per le quali soddisfino i requisiti, se trattasi delle altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Qualora invece l’ente sia già iscritto al Runts per lo svolgimento di altre attività di interesse generale e, successivamente, sia inserito nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile deve provvedere, in sede di aggiornamento, ad inserire tale attività tra quelle svolte.

Il dipartimento della Protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, che esercitano le funzioni relative alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco nazionale, dovranno comunicare al competente ufficio del Runts le cancellazioni degli Ets dal citato elenco per gli eventuali adeguamenti del registro unico.

 GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

La riforma del Terzo settore ha introdotto la nozione di “enti religiosi civilmente riconosciuti”, la quale sembrerebbe ricomprendere non solo gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica e quelli afferenti a confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato italiano, ma anche quelli delle confessioni ad oggi prive di intesa.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono richiedere l’iscrizione all’ufficio del Runts territorialmente competente depositando un apposito regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il quale contenga quanto esplicitamente previsto all’art. 14, c. 2, lettere da a) ad h) del decreto Runts.

Il soggetto al quale sia attribuita la rappresentanza legale dell’ente oppure, su mandato di questi, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce, deve allegare alla domanda di iscrizione:

  • il regolamento menzionato in precedenza;
  • l’atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al Runts oppure dichiara tale autorizzazione non necessaria;
  • nel caso in cui l’ente sia parte di una rete associativa, l’eventuale mandato alla presentazione della domanda e l’attestazione di adesione alla rete associativa.

Dalla domanda di iscrizione devono risultare:

  1. l’indicazione della sezione del Runts nella quale l’ente chiede l’iscrizione;
  2. la denominazione;
  3. il codice fiscale;
  4. l’eventuale partita IVA;
  5. gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell’ente agli effetti civili;
  6. la sede legale;
  7. un indirizzo di posta elettronica certificata;
  8. almeno un contatto telefonico;
  9. le eventuali sedi secondarie (non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale);
  10. la data di costituzione dell’ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
  11. la o le attività di interesse generale (art.5 del Cts) che l’ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
  12. la previsione dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.6 del Cts;
  13. il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
  14. le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività dell’ente, l’indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina;
  15. l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille.

La domanda di iscrizione è presentata all’ufficio competente del registro unico, ai sensi dell’art. 8 del decreto Runts, e segue il procedimento ordinario previsto dal successivo art. 9 (vedi "L'iscrizione al Runts degli enti senza personalità giuridica".).

 LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Le organizzazioni non governative (Ong), disciplinate in passato dalla legge n. 49 del 1987, sono ricomprese fra i soggetti della cooperazione allo sviluppo dalla legge n. 125 del 2014.

Ai fini dell’iscrizione al registro unico (art. 35 del decreto Runts):

  • le Ong già in possesso della qualifica di Odv o di Aps seguono le disposizioni relative alla “migrazione” (art. 31 del decreto Runts);
  • le Ong non appartenenti alle categorie di cui al precedente punto:
  • trasmettono all’ufficio competente del Runts la domanda, riportando le informazioni necessarie su apposita modulistica resa disponibile sul portale Runts, e comunicando la sezione del registro nella quale intendono iscriversi;
  • allegano alla domanda la documentazione prevista dall’art. 34, commi 3 e 4 del decreto Runts e una dichiarazione che attesti il permanere dell’idoneità con l’iscrizione nell’apposito elenco delle organizzazioni della società civile (“Osc”), ai sensi dell’art. 26, c. 3 della legge n. 125 del 2014.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto con la nota n. 4787 del 22 maggio 2019 per chiarire la portata dell’art. 89, c. 9 del Cts, stabilendo che debba essere esclusa ogni automaticità dell’iscrizione delle Ong nel Runts.

Le ragioni indicate dal ministero per tale esclusione riguardano:

  1. l’eterogeneità delle forme organizzative, che ne impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del Runts;
  2. l’introduzione di un ingiustificato trattamento giuridico di maggiore favore rispetto a quello previsto per le Odv e le Aps, considerate dal legislatore meritevoli di un maggior grado di tutela;
  3. il differente contesto normativo di partenza del Cts rispetto al decreto Onlus, che individuava ex lege le Ong quali “Onlus di diritto”.

Ciò ha portato per l’appunto il ministero ad escludere ogni automatismo nell’iscrizione al Runts per le Ong e la necessità di prevedere uno specifico percorso di inserimento delle Ong all’interno del registro unico, come delineato in precedenza.

Si noti che da ciò derivano anche talune specifiche conseguenze nel “periodo transitorio”, non strettamente legate alla procedura di iscrizione ma di utile conoscenza. In particolare, è opportuno sapere che:

  • le Ong già in possesso della qualifica di Odv, di Aps o di Onlus sono considerate Ets nel periodo transitorio, e dunque possono usufruire del regime agevolato di adeguamento statutario di cui all’art. 101, c. 2 del Cts (prorogato sino il 31 marzo 2021, salvo nuovo rinvio);
  • le Ong prive di una delle qualifiche sopra indicate non possono essere considerate Ets nel medesimo periodo transitorio e, qualora intendano acquisire tale qualifica, dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni.

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