Sedi e locali, per le imprese sociali vale la destinazione d’uso

In un chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si sottolinea che a questi enti e alle cooperative sociali non si applicano le agevolazioni previste dal codice del Terzo settore che permettono di svolgere attività in qualsiasi luogo agibile, in quanto svolgono attività di tipo produttivo

Le agevolazioni previste dal codice del Terzo settore per l’uso di sedi e locali non si applicano alle imprese sociali. Secondo la nota 3959 del 22 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infatti, la previsione indicata dal legislatore non si applica alle attività istituzionali “di tipo produttivo”, prerogativa delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Ma andiamo nello specifico.

Nella richiesta di chiarimento si fa riferimento alla sentenza n. 519 del Tar dell’Abruzzo del 25 ottobre 2019 in cui si riconosce che un’associazione di promozione sociale possa beneficiare del principio di indifferenza urbanistica (possibilità per un ente del Terzo settore di usufruire di sedi e locali in qualsiasi luogo agibile indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica) in un’area di un’attività di campeggio messa a disposizione dei soli soci”. Secondo il Tribunale, questo aspetto consente di configurare l'attività svolta come “attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale”.

In questo caso, però, l’area in questione è messa a disposizione dei soli soci: questa ipotesi non sarebbe consentita ad un’impresa sociale che non può limitare l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Il codice del Terzo settore, infatti, disciplina il tema dell’accesso a sedi e locali all’articolo 71 comma 1, escludendo esplicitamente che le attività istituzionali “di tipo produttivo” possano essere svolte in regime di indifferenza urbanistica. Per essere più chiari: la scelta di sedi e locali in cui svolgere le proprie attività non può prescindere dalla loro destinazione d’uso. Nel caso delle imprese sociali, invece, l’attività di impresa viene svolta in forma stabile e principale.

La nota ministeriale approfondisce anche il tema del rapporto tra le diverse fonti normative, ricordando che l’articolo 1 comma 5 del decreto sulle imprese sociali dispone che a queste ultime si applichino le norme del codice del Terzo settore in quanto ad esse compatibili, e che a sua volta nel comma 4 dello stesso articolo si sottolinea che alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applicano le disposizioni nel rispetto della normativa specifica in quanto compatibile, fermo restando l’ambito di attività

di cui all’articolo 1 della legge 381/1991. Le disposizioni del codice del Terzo settore, quindi, se non derogate si applicano anche alle categorie di enti del Terzo settore aventi disciplina particolare.

In sintesi, la disposizione dell’articolo 71, comma 1 del codice del Terzo settore sono inapplicabili alle imprese sociali e alle cooperative sociali.

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