Adempimenti fiscali per il non profit: le principali scadenze al 30 giugno

Il punto della situazione per evitare sanzioni per gli enti titolari di solo codice fiscale e per quelli provvisti di partiva Iva. Gli obblighi tributari e di comunicazione sono quelli finora sospesi in questo periodo emergenziale con il Cura Italia 

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In questo periodo emergenziale il legislatore ha previsto la sospensione di alcuni adempimenti tributari (art. 62 comma 1 del DL 18/2020, meglio noto come “Cura Italia”) che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Si evidenziano qui in sintesi gli adempimenti sospesi di interesse per i soggetti senza scopo di lucro che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni:

A) Adempimenti previsti anche per soggetti titolari di solo codice fiscale.

1) Modello Eas

La scadenza ordinaria cade il 31 marzo e riguarda esclusivamente quelle realtà per le quali si sono verificate nell’anno precedente delle variazioni rispetto alle informazioni trasmesse nell’ultimo Modello Eas inviato, fatta eccezione per la variazione dell’anagrafica dell’ente o del relativo legale rappresentante in quanto informazioni che devono essere comunicate con il modello di richiesta del codice fiscale (AA5/6) o della partita iva (AA7/10). Per maggiori informazioni sul tema è possibile consultare l’articolo “Modello EAS per il non profit, come presentarlo senza sbagliare”.

2) Atti o contratti che dovevano essere registrati all’Agenzia delle Entrate

L’associazione potrebbe aver stipulato in questo periodo un contratto di locazione soggetto a registrazione entro 30 giorni (art. 17 Dpr 131/1986) o aver adottato uno statuto, o la relativa modifica, da assoggettare a registrazione in caso d’uso (al fine di accedere a determinate agevolazioni fiscali o per l’iscrizione ad albi e registri).

Si evidenzia che nel caso in cui si sia modificato un contratto di locazione prevedendo una mera riduzione del canone non è previsto l’obbligo di registrazione dell’atto ma questa è necessaria per garantire alla proprietà di versare le imposte sull’importo effettivamente percepito. Tale variazione è esente dalle imposte di registro e di bollo (articolo 19 del dl 133/2014).

3) Trasmissione telematica del modello Intra 12

Il modello deve essere trasmesso dagli enti non commerciali privi di partita Iva per dichiarare gli acquisti intracomunitari di beni e servizi registrati nel secondo mese precedente. Entro il 30 giugno è possibile effettuare l’invio del modello relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, la cui scadenza originaria era fissata rispettivamente il 31 marzo, il 30 aprile e il 1° giugno.

B) Adempimenti previsti per soggetti titolari di partita iva

4) Scontrini telematici: gli adempimenti per chi non è ancora “a norma”

Le organizzazioni titolari di partita iva con volume di affari inferiore a 400.000 euro possono rientrare ancora nella fase transitoria, per cui non essere necessariamente dotate di registratore telematico e non sono quindi obbligate ad utilizzare la procedura web “Documento Commerciale on line”.

In questo caso la norma prevede che siano in ogni caso inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri ma è stata prevista la sospensione di tale adempimento per cui entro il 30 giugno 2020 dovrà essere completato l’invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali e selezionando il link “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”.

5) Presentazione del modello Iva TR

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. Il termine originario era fissato al 30 aprile 2020. L’adempimento è previsto per i contribuenti in regime Iva da Iva e quindi non per i contribuenti in regime ex Lege 398/1991.

6) Presentazione della "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe)"

I contribuenti titolari di partita Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21 - bis del decreto-legge 78/2010).

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Sono pertanto esclusi dall’adempimento i contribuenti che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991.

L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Entro fine giugno è necessario effettuare l’invio telematico relativo ai dati del primo trimestre che aveva scadenza il 1° giugno 2020 (il 31 maggio cadeva di domenica).

7) Spesometro estero o esterometro

I contribuenti titolari di partita Iva devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Il 30 aprile 2020 scadeva il termine, prorogato al 30 giugno, dell’invio relativo alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2020.

8) Modello Intrasat

I contribuenti titolari di partita Iva, con riferimento alle operazioni intracomunitarie presentano:

  • l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
  • cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
  • prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7 quater e 7 quinquies del Dpr n. 633/1972);
  • l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
  • acquisti intracomunitari di beni comunitari;
  • prestazioni di servizi (articolo 7 - ter del Dpr n. 633/1972).

Il modello relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile e al primo trimestre 2020, le cui scadenze originarie erano rispettivamente fissate il 25 marzo 2020, 27 aprile 2020 e 25 maggio 2020, deve essere trasmesso entro il 30 giugno.

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