Organo di controllo terzo settore, online le norme di comportamento

Aperta fino al 27 marzo la consultazione del documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Le indicazioni sono applicabili agli enti diversi dalle imprese sociali e si riferiscono agli iscritti all’albo professionale. Ma potrebbero essere estese anche agli altri professionisti 

C’è tempo fino al 27 marzo 2020 per presentare le proprie osservazioni sul documento “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del terzo settore” del Consiglio nazionale dei commercialisti. Il testo si riferisce agli Ets diversi dalle imprese sociali ed è stato pubblicato online in consultazione proprio per una revisione collettiva. Suggerimenti e indicazioni si possono inviare alla mail normeOCETS@commercialisti.it.

L’organo di controllo è una delle figure introdotte dalla riforma del terzo settore e risulta obbligatoria per alcune tipologie di enti. Il documento raccoglie una serie di principi deontologici ì applicabili agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La consultazione aperta dal Consiglio nasce dalla volontà di allargare la platea di riferimento e far sì che le linee vengano riconosciute anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti all’albo.

Secondo quanto si legge nel comunicato diffuso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, “il componente dell’organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 2397 del codice civile. Anche tutte le imprese sociali sono tenute a nominare un organo di controllo interno. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con questo documento le norme di comportamento riservate agli Ets diversi dalle imprese sociali. Le peculiarità dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate peraltro da uno altro disposto normativo (il D.Lgs. n. 112 del 2017), sono, infatti, tali da richiedere un elaborato specifico, che sarà oggetto di un futuro lavoro”.

La riforma, infatti, introduce la figura dell’organo di controllo (monocratica o collegiale) obbligatoria per alcuni specifici enti del terzo settore. Si tratta di tutte le fondazioni, degli Ets in cui sono stati costituiti patrimoni destinati (articolo 10 del codice del terzo settore) e le associazioni che superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
  • sono stati costituiti patrimoni destinati.

Il ruolo di questi professionisti, quindi, diventa fondamentale nel controllo degli enti del terzo settore.

Il documento si riferisce all’operato del solo organo di controllo e non a chi svolge attività di revisione legale e si ispira al modus operandi delle prassi professionali consolidate del collegio sindacale delle società non quotate. Le norme sono di carattere generale e forniscono indicazioni su diversi aspetti, dalla fase di nomina, al funzionamento, al rapporto con gli altri organi e alla stesura della relazione finale.

Il documento è stato realizzato grazie all’attività del gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” e al supporto di autorevoli esperti della materia.

 Ecco un breve video di sintesi sull'organo di controllo.

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