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Con l’ordinanza n. 24558/2026 la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) affronta la qualificazione dei rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali e degli enti del Terzo settore (Ets), soffermandosi in particolare sulla dissimulazione del lavoro subordinato attraverso l’uso improprio di contratti a progetto, collaborazioni autonome e falsi periodi di volontariato sostenuti da rimborsi forfettari.
L’Inps aveva notificato un verbale di accertamento a una cooperativa sociale (gestore di una comunità educativa rieducativa per minori) per omissioni contributive. L’Istituto ha riqualificato in rapporti di lavoro subordinato una serie di posizioni che la cooperativa aveva formalizzato come contratti a progetto, apprendistato professionalizzante, collaborazioni autonome ex art. 2222 c.c. e periodi antecedenti definiti come “volontariato”.
Nel merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa sociale, confermando integralmente la riqualificazione dei rapporti in lavoro subordinato e il recupero contributivo in favore dell’Inps.
Con riguardo alle prestazioni svolte a titolo di presunto volontariato (invocando anche il quadro normativo del codice del Terzo settore), la Cassazione ha ribadito i seguenti principi:
Si ricorda che l'art. 17 del dlgs 117/2017 stabilisce che il volontario può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente; inoltre, il comma 4 dello stesso articolo ammette anche il rimborso mediante autocertificazione, entro i limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, a condizione che l'organo sociale competente abbia preventivamente deliberato le tipologie di spese e le attività per le quali è consentito ricorrere a questa modalità.
