Volontariato o lavoro subordinato? La Cassazione chiarisce i limiti

L'ordinanza n. 24558/2026 indica quando rimborsi forfettari, turni e direttive possono portare alla riqualificazione del rapporto nelle cooperative sociali e negli enti del Terzo settore

In questo articolo

  • Cosa stabilisce l'ordinanza n. 24558/2026 della Cassazione
  • Quando un rapporto può essere riqualificato come lavoro subordinato
  • Cooperative sociali ed enti del Terzo settore: quali sono i rischi dei rapporti non correttamente inquadrati
  • Volontariato e lavoro subordinato: le differenze secondo la Cassazione
  • Perché i rimborsi forfettari possono far perdere il requisito della gratuità
  • Il ruolo di turni, orari e direttive nella qualificazione del rapporto di lavoro
  • Inserimento nell'organizzazione e subordinazione: gli elementi valutati dai giudici
  • Quali regole prevede l'articolo 17 del codice del Terzo settore sui rimborsi ai volontari
  • Le conseguenze contributive e previdenziali della riqualificazione dei rapporti

Con l’ordinanza n. 24558/2026 la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) affronta la qualificazione dei rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali e degli enti del Terzo settore (Ets), soffermandosi in particolare sulla dissimulazione del lavoro subordinato attraverso l’uso improprio di contratti a progetto, collaborazioni autonome e falsi periodi di volontariato sostenuti da rimborsi forfettari.

Il quadro di fatto

L’Inps aveva notificato un verbale di accertamento a una cooperativa sociale (gestore di una comunità educativa rieducativa per minori) per omissioni contributive. L’Istituto ha riqualificato in rapporti di lavoro subordinato una serie di posizioni che la cooperativa aveva formalizzato come contratti a progetto, apprendistato professionalizzante, collaborazioni autonome ex art. 2222 c.c. e periodi antecedenti definiti come “volontariato”.

Nel merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa sociale, confermando integralmente la riqualificazione dei rapporti in lavoro subordinato e il recupero contributivo in favore dell’Inps.

Volontariato, rimborsi forfettari e reale gratuità

Con riguardo alle prestazioni svolte a titolo di presunto volontariato (invocando anche il quadro normativo del codice del Terzo settore), la Cassazione ha ribadito i seguenti principi:

  • Assenza di reale gratuità: la prestazione del volontario deve essere spontanea e gratuita. La Cassazione ha ribadito che l’erogazione di somme a titolo di “rimborso forfettario” – ossia non ancorate a spese specificamente individuate e documentate – fa venire meno il requisito della gratuità, trasformando tali somme in compensi di natura retributiva soggetti a contribuzione e tassazione.
  • Invarianza delle modalità esecutive: non si può sostenere lo status di volontario se le mansioni e le modalità concrete di lavoro (turni, orari prestabiliti, direttive) svolte durante il presunto volontariato restano completamente identiche e sovrapponibili a quelle del successivo periodo contrattualizzato.
  • Inserimento nell’organizzazione: per escludere la natura di volontariato è sufficiente che il lavoratore sia inserito nella struttura aziendale e operi sotto la vigilanza e le direttive del datore di lavoro.

Si ricorda che l'art. 17 del dlgs 117/2017 stabilisce che il volontario può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente; inoltre, il comma 4 dello stesso articolo ammette anche il rimborso mediante autocertificazione, entro i limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, a condizione che l'organo sociale competente abbia preventivamente deliberato le tipologie di spese e le attività per le quali è consentito ricorrere a questa modalità.

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