Con la circolare n. 6 dello scorso 17 aprile 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito come gli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali dotati di personalità giuridica, che nel 2024 abbiano conseguito entrate pari o inferiori a 60.000 euro, possano redigere il bilancio dell’esercizio 2025 nella forma del rendiconto per cassa “ordinario” (Modello D).
L’intervento ministeriale ha riguardato una casistica specifica e problematica (che era stata segnalata nell’articolo “Approvazione del bilancio: istruzioni d’uso per enti non profit”) e sulla quale vi era sicuramente bisogno di un intervento chiarificatore. Nell’articolo, infatti, era stato segnalato il rischio di un effetto paradossale: questi enti avrebbero potuto trovarsi costretti, per il solo bilancio 2025, ad abbandonare il criterio di cassa e a redigere il bilancio completo, per poi tornare dal 2026 a una forma semplificata.
La situazione è in particolare quella degli Ets non commerciali il cui esercizio coincide con l’anno legale (1° gennaio-31 dicembre), dotati di personalità giuridica e che nell’anno 2024 hanno avuto entrate pari o inferiori a 60.000 euro.
Il codice del Terzo settore (articolo 13, comma 2-bis), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 104 del 2024, permette a tali enti di poter redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, indicando le entrate e le uscite in forma aggregata. Il nuovo modello di rendiconto per cassa aggregato (Modello E), introdotto recentemente dal decreto ministeriale 18 febbraio 2026, sarà però utilizzabile solo a partire dalla redazione del bilancio 2026 e non potrà quindi essere adottato per il bilancio 2025 (vedi l’articolo “Un nuovo rendiconto più semplice per i piccoli enti del Terzo settore”).
La circolare ministeriale ha chiarito come, nonostante l’impossibilità di utilizzare il rendiconto per cassa “aggregato” (Modello E), gli enti che si trovano nella situazione descritta possano comunque scegliere di redigere il bilancio 2025 nella forma del rendiconto per cassa ordinario (Modello D degli schemi predefiniti disposti dal decreto ministeriale 5 marzo 2020), non essendo obbligati a redigere il bilancio di esercizio in forma completa (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).
Le motivazioni addotte dal Ministero a sostegno di tale interpretazione riguardano in primis il fatto che il rendiconto “aggregato” non rappresenta un nuovo modello rispetto al rendiconto per cassa ordinario ma ne costituisce una sintesi: si tratta, infatti, di uno schema “derivato” e che non apporta nel concreto alcuna innovazione rispetto ai contenuti del Modello D, limitandosi ad accorpare le macrosezioni di quest’ultimo senza riportarne le singole voci che le compongono.
Un’ulteriore e fondamentale ragione a sostegno della tesi ministeriale riguarda l’obiettivo che sta alla base dell’introduzione del rendiconto per cassa in forma aggregata, che è quello di semplificare gli oneri amministrativi (e, nello specifico, contabili) per gli enti di piccole dimensioni: costringere tali enti a redigere un bilancio in forma completa anche per una sola annualità, vista l’impossibilità di utilizzare il modello “aggregato” per il bilancio 2025, sarebbe in evidente contrasto con tale finalità di semplificazione.
Il chiarimento è quindi importante non solo sul piano tecnico, ma anche per i suoi effetti concreti ed operativi, evitando un possibile aggravio amministrativo per molti enti di piccole dimensioni e restituendo coerenza alla finalità di semplificazione che aveva ispirato la modifica normativa del 2024.
Sulla base di quanto disposto dalla circolare qui ad oggetto, si provano ora a riepilogare in forma schematica le possibili casistiche relative alla redazione del bilancio 2025, avendo come riferimento gli Ets non commerciali che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale (1° gennaio-31 dicembre).
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ETS NON COMMERCIALE |
VOLUME DI ENTRATE NELL’ESERCIZIO 2024 |
REDAZIONE DEL BILANCIO 2025 |
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Ets privo di personalità giuridica |
Pari o inferiore a 60.000 euro |
- Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa ordinario (Modello D) - Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |
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Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro |
- Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa ordinario (Modello D) - Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |
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Superiore a 300.000 euro |
Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) | |
| Ets dotato di personalità giuridica | Pari o inferiore a 60.000 euro |
- Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa ordinario (Modello D) - Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |
| Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) | |
| Superiore a 300.00 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |